Bonus 200 euro ai lavoratori non dipendenti: a chi e quando spetta
Pubblicato il 27 giugno 2022
In questo articolo:
- Percettori di NASpI e DIS-COLL
- Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola
- Beneficiari delle indennità COVID-19
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
- Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
- Lavoratori autonomi occasionali
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
- Lavoratori domestici
- Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
- Come presentare la domanda
- Regole generali
- Il bonus 200 euro ai lavoratori non dipendenti in sintesi
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E' ampia la platea dei destinatari dell'indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Oltre a lavoratori dipendenti e pensionati a vario titolo, possono infatti beneficiare del bonus anche altre categorie di soggetti indicati dall'articolo 32, commi da 8 a 21, del decreto Aiuti ed energia (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50).
L'INPS le ha dettagliatamente ricordate nella circolare n. 73 del 24 giugno 2022, fornendo le indicazioni operative e il calendario per la domanda, ovviamente per coloro che sono tenuti a presentarla. Negli altri casi infatti, per espressa previsione di legge, l'erogazione del bonus avverrà d’ufficio da parte dell’INPS.
Ma facciamo un passo indietro e, condotti dalle istruzioni dell'Istituto, individuiamo gli “altri “soggetti che potranno fruire del bonus 200 euro, con i relativi requisiti richiesti.
Una tabella finale darà conto infine delle modalità (d’ufficio o a domanda) e dei tempi di erogazione del bonus.
Percettori di NASpI e DIS-COLL
L'indennità una tantum dell’importo di 200 euro spetta ai soggetti che nel mese di giugno 2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL (articoli 1 e 15 del decreto legislativo n. 22/2015).
A prevederlo è l’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022.
L'INPS chiarisce che il bonus non può essere riconosciuto ai percettori della NASpI anticipata (articolo 8, D.lgs. n. 22/2015).
Per questi soggetti l'erogazione dell'indennità avviene d’ufficio dall’Istituto con le modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione.
L'indennità (articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 50/2022) è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022, secondo le indicazioni fornite dall'INPS nella circolare n. 73 del 24 giugno 2022 (Parte I).
Beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola
Il bonus di 200 euro è erogato d’ufficio dall’INPS, con le medesime modalità di pagamento della prestazione di disoccupazione, anche a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola (articolo 32 della legge n. 264/1949) di competenza del 2021 (articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 50/2022).
Anche in questo caso l'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Beneficiari delle indennità COVID-19
L'indennità è riconosciuta ai seguenti lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità COVID-19 previste dal decreto Sostegni (articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021) e dal decreto Sostegni bis (articolo 42 del decreto-legge n. 73/2021):
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
L'INPS provvede ad erogare il bonus di 200 euro d’ufficio con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute (articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 50/2022) .
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Collaboratori coordinati e continuativi
L’indennità una tantum di 200 euro spetta anche ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile (articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022) a condizione che:
- il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022);
- il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata (articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995);
- i potenziali beneficiari non siano titolari, alla data del 18 maggio, dei trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus (articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022);
- i potenziali beneficiari non siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- i potenziali beneficiari possano fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della domanda all'INPS che può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L'INPS eroga, in via residuale, l’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti (articoli da 13 a 18 del D.Lgs n. 81/2015) - compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo - che non abbiano già ricevuto ii bonus dal datore di lavoro (articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022) alle seguenti condizioni:
- avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. L'INPS al riguardo chiarisce che il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle indicate tipologie di rapporti di lavoro;
- che si possa fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro.
Rientrano tra I beneficiari del bonus anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della domanda all'INPS a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022, secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
L'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (articolo 32, comma 14, del decreto-legge n. 50/2022) a condizione che:
- i lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo;
- possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della domanda all'INPS dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022, secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Lavoratori autonomi occasionali
I lavoratori autonomi che, nel periodo dal 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile possono chiedere all'INPS l’erogazione dell'indennità una tantum dell’importo di 200 euro (articolo 32, comma 15, del decreto-legge n. 50/2022) a condizione che:
- per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale risulti, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile;
- i lavoratori interessati, alla data del 18 maggio 2022, siano già iscritti alla Gestione separata.
L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della domanda all'INPS a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022, secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
Gli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 19 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) possono beneficiare dell'indennità una tantum dell’importo di 200 euro (articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 50/2022) a condizione che:
- possano fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro;
- siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
L'erogazione dell'indennità è subordinata alla presentazione della domanda all'INPS dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022, secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
L'indennità è erogata dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022.
Lavoratori domestici
L'indennità una tantum di importo pari a 200 euro è erogata dall'INPS nel mese di luglio 2022, a domanda, anche ai lavoratori domestici che:
- abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS;
- all’atto della domanda, non siano titolari di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico e di uno o più trattamenti pensionistici che danno diritto al bonus;
- per l'anno 2021, possiedano un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 35.000 euro. Concorrono al tetto dei 35.000 euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva). Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
A prevederlo è l'articolo 32, comma 8, del decreto-legge n. 50/2022.
L'INPS (circolare n. 73 del 24 giugno 2022) ha chiarito che la domanda può essere presentata dai soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data del 18 maggio 2022, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
La domanda può essere presentata dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022, secondo le modalità di cui si dirà più avanti.
N.B. Per il pagamento, l'INPS segnala di indicare nella domanda le modalità di accredito tra codice IBAN (associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità) per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste.
Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
I nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) ricevono dall'INPS l'indennità di 200 euro d'ufficio, nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza e attraverso la Carta Rdc.
L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario del bonus 200 euro di cui all'articolo 31 e articolo 32, commi da 1 a 16 del decreto-legge n. 50/2022.
Come presentare la domanda
Per le categorie di soggetti tenute a presentarla, la domanda va inviata all’INPS esclusivamente in via telematica direttamente sul portale web dell’Istituto o tramite il servizio di Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato.
La domanda è disponibile accedendo, con SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS), alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
Regole generali
Per tutte le categorie di soggetti prima indicati valgono le seguenti regoli generali.
L’indennità in questione:
- non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e al pari di simili indennità precedentemente autorizzate;
- non concorre alla formazione del reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti pensionistici;
- non comporta il riconoscimento dell'accredito di contribuzione figurativa;
- non è compatibile con le altre indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti ed energia.
Il bonus 200 euro ai lavoratori non dipendenti in sintesi
Categorie di beneficiari |
Indennità su domanda |
Quando presentare la domanda |
Erogazione |
Percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL |
NO |
- |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 |
NO |
- |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Percettori delle indennità Covid del decreto Sostegni e Sostegni bis |
NO |
- |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Collaboratori coordinati e continuativi |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Lavoratori autonomi occasionali |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 |
Successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle denunce UniEmens relative alle retribuzioni di luglio 2022 |
Lavoratori domestici |
SI |
Dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 |
Nel mese di luglio 2022 |
Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza |
NO |
- |
Nel mese di luglio 2022, con la Carta Rdc |
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