DIS-COLL, le novità della Legge di Bilancio 2022
Pubblicato il 05 gennaio 2022
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
L’art. 1 della L. n. 234/2021 (cd. Legge di Bilancio 2022) ha introdotto – attraverso l’integrazione dell’art. 15 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 – novità di rilievo in ordine alla prestazione di disoccupazione DIS-COLL. In particolare, è stata prevista una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (cd. “décalage”), l’ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. La medesima disposizione prevede altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 3 del 4 gennaio 2022, specificando che il dettato normativo trova applicazione per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. Al riguardo si precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
DIS-COLL, meccanismo di décalage
L’art. 15, co. 5, del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l’indennità di disoccupazione DIS-COLL è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).
Il co. 223 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, dopo il co. 15- quater dell’art. 15 menzionato, il co. 15-quinquies che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, prevede che la DIS-COLL si riduca del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Dunque, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, l’indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.
DIS-COLL, durata della prestazione
L’art. 15, co. 15-quinquies – introdotto dal co. 223 dell’art. 1 della citata Legge di Bilancio 2022 - innova la modalità di determinazione della durata della prestazione di cui al co. 6 dell’art. 15 sopra richiamato, prevedendo che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL sia corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Questa modalità differente di calcolo trova applicazione per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2022.
La richiamata disposizione di cui al co. 15-quinquies introduce, inoltre, una diversa previsione in ordine alla durata massima della prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, disponendo che la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi.
Alla luce delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 15, commi 6 e 15-quinquies, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – come integrato dal comma 223 della legge di Bilancio 2022 - la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:
- pari a 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021;
- pari a 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022.
DIS-COLL, contribuzione figurativa
In applicazione della disposizione di cui all’art. 15, co. 15-quinquies, del D.Lgs. n. 22/2015 – introdotto dal co. 223 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 - per i periodi di fruizione dell’indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici. Si precisa che la contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.
DIS-COLL, nuova aliquota contributiva
L’art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015 - come integrato dall’art. 1, co. 223, della Legge di Bilancio 2022 – al co. 15-quinquies ha altresì disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: