"Blocco" retroattivo per i termini delle liti

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21779/05, dichiara avere efficacia retroattiva il disposto normativo contenuto nell'articolo 5-bis della legge 27/2003 (entrata in vigore il 22 febbraio di quell'anno), che estende ai ricorsi per Cassazione la sospensione dei termini per l'impugnazione delle sentenze prevista dall'articolo 16 della legge 289/02 (sanatoria degli omessi versamenti). Conseguentemente, le sentenze che potevano considerarsi passate in giudicato ex articolo 16, comma 7, della richiamata legge, erano ancora impugnabili.

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