Beneficio addizionale del RdC, modalità di richiesta e di erogazione

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Beneficio addizionale del RdC, modalità di richiesta e di erogazione

Via libera al beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i 12 dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza (RdC). L'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del RdC e spetta nei limiti di 780 euro mensili. Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.

A stabilirlo è il Decreto Interministeriale (MLPS-MEF-Sviluppo Economico) del 12 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, recante le “Modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale”.

Incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, le condizioni

Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i 12 dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza (RdC), è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di RdC in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al presente decreto.

L'ammontare del beneficio addizionale è decurtato dell'importo eventualmente già erogato al medesimo soggetto o al suo nucleo familiare beneficiario del RdC, a titolo di incentivo.

Beneficio addizionale, presentazione della domanda di accesso

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l'avvio delle attività è comunicato mediante modello “COM Esteso” entro 30 giorni dall'inizio della stessa attività.

Per le attività iniziate nei mesi per i quali si è già fruito del RdC e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei 30 giorni dall'avvio, il beneficio addizionale non spetta.

Beneficio addizionale RdC, importo e durata

Fermi restando i requisiti, l'importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità del RdC, nei limiti di 780 euro mensili. L'importo spettante è calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione.

Riconoscimento ed erogazione del beneficio addizionale RdC

Il beneficio addizionale è riconosciuto dall'INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e in quelli delle amministrazioni collegate.

Resta salvo, in capo all'INPS, il potere di verifica delle condizioni autocertificate con il modello “COM Esteso” per l'accesso al beneficio in parola.

Il beneficio addizionale è erogato dall'INPS in un'unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Revoca del beneficio addizionale

Il beneficio addizionale viene revocato nelle seguenti ipotesi:

  • qualora l'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, oggetto di incentivazione, cessi prima di 12 mesi dall'avvio della stessa, o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, entro i 12 mesi dalla sottoscrizione della quota medesima;
  • qualora il RdC, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca nelle ipotesi previste dal D.L. n. 4/2019;
  • qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi di decadenza dal RdC di cui all'art. 7 del citato D.L. n. 4/2019, o sia destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria emanato ai sensi del successivo art. 7-ter.
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