Balneari. Consulta: illegittima la proroga delle concessioni della Sicilia
Pubblicato il 25 giugno 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
La proroga in materia di concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, stabilita dalle norme della Regione Siciliana, è contraria all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva Bolkestein (2006/123/CE).
Lo ha stabilito la Corte costituzionale.
La Consulta sulla proroga delle concessioni marittime in Sicilia
Con sentenza n. 109 del 24 giugno 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 36 della legge della Regione Siciliana n. 2/2023 (Legge di stabilità regionale 2023-2025), in materia di concessioni demaniali marittime.
La norma censurata, in particolare, stabilisce la proroga di due termini già fissati da precedenti leggi regionali, portandoli entrambi al 30 aprile 2023.
Si tratta, segnatamente, della proroga:
- del termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo (cosiddette concessioni balneari);
- del termine per la conferma, in forma telematica, dell’interesse alla utilizzazione del demanio marittimo.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dal Governo italiano, secondo cui il legislatore siciliano avrebbe:
- superato le competenze attribuitegli dagli articoli 14 e 17 dello statuto di autonomia;
- violato l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alle previsioni self-executing dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.
L' articolo 117 in parola impone anche al legislatore regionale il rispetto degli obblighi derivanti dall'Unione Europea assunti dall'Italia.
E la direttiva richiamata, a sua volta, impone agli Stati membri dell'UE di assegnare le concessioni demaniali tramite gare pubbliche trasparenti e non mediante proroghe automatiche.
Per il Governo, la proroga dei due termini comporterebbe l’effetto di “corroborare”, per le aree demaniali della Regione Siciliana, il rinnovo, senza gara, delle concessioni marittime fino alla data del 31 dicembre 2033.
L'effetto prodotto contrasterebbe con il divieto di rinnovo automatico delle concessioni, da ultimo ribadito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nella sentenza del 20 aprile 2023 (causa C-348/22).
Concessioni balneari in Sicilia: la decisione della Consulta
La Corte costituzionale ha giudicato fondata la questione sollevata, dopo una compiuta disamina sui più importanti interventi normativi che si sono susseguiti nella materia delle concessioni demaniali marittime e della relativa durata, sia a livello nazionale sia nella Regione Siciliana.
Ebbene, per la Consulta le norme della Regione Sicilia si pongono in contrasto con l’art. 12 della direttiva Bolkestein, e quindi con l’art. 117, primo comma, della Costituzione.
La previsione regionale censurata - si legge nella decisione - perpetua un sistema già giudicato illegittimo dalla CGUE ostacolando la libera concorrenza e l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato.
Proroga termini incide su durata dei rapporti: illegittima
Nella decisione, la Consulta evidenzia come, a ben vedere, il differimento del termine disposto dalla norma in esame non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali.
La proroga si riferisce esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell’istanza di proroga del titolo.
Tuttavia, la rinnovazione anche solo di quest’ultima possibilità finisce con l’incidere sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento.
Contrasto a norme sulla concorrenza
La previsione, in altri termini, "rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo".
Da qui la declaratoria l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36 della Legge Reginale Siciliana n. 2/2023, per violazione dell’articolo 117, primo comma, Costituzione, in relazione alle previsioni interposte dell’articolo 12 della direttiva Bolkestein.
Sul tema delle concessioni balneari, si rammenta anche quanto da ultimo stabilito dal Consiglio di Stato con sentenze depositate il 20 maggio 2024: le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea, in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del Caso | La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2/2023, che prevede una proroga in materia di concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033. |
Questione Dibattuta | Il Governo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la proroga violava gli articoli 14 e 17 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana e l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva Bolkestein 2006/123/CE. |
Soluzione della Corte costituzionale | La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana n. 2/2023, poiché perpetuava un sistema di proroghe automatiche contrario alla direttiva Bolkestein e all'art. 117, primo comma, della Costituzione, ostacolando la libera concorrenza e l'ingresso di nuovi operatori economici. |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: