Avvocati stabiliti: no alla difesa in proprio in caso di sanzioni disciplinari
Pubblicato il 11 settembre 2024
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Gli avvocato stabiliti, in quanto privi dello ius postulandi, non possono proporre ricorso in proprio al Consiglio nazionale forense contro la sanzione disciplinare comminata da tale Organo.
Questo il principio stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024: vediamo di che si tratta.
Avvocati stabiliti e ius postulandi
Ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo n. 96 del 2001, il soggetto di un Paese membro munito di un titolo professionale equivalente a quello dell’avvocato (come ad esempio lo spagnolo “abogado”) può chiedere di essere iscritto nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro in cui intende eleggere domicilio professionale e, dopo tre anni di effettiva attività in Italia, acquista il titolo di “avvocato integrato” con la conseguente iscrizione all'Albo senza dover sostenere alcuna prova attitudinale.
L’art. 8 del medesimo decreto, peraltro, dispone alla lettera che:
“1. Nell’esercizio delle attività relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, nonché nei procedimenti disciplinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire di intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei confronti della medesima è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori“.
Gli avvocati stabiliti, dunque, possono svolgere attività giudiziale in Italia solo se affiancati da un avvocato iscritto in Italia, e tale affiancamento deve risultare da specifica intesa riferita alla singola controversia.
La questione dibattuta
Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza n. 24279 del 10 settembre 2024, hanno rigettato il ricorso di un legale sospeso per due mesi dal Consiglio di disciplina di Milano per aver utilizzato il titolo italiano in forma abbreviata, titolo non in suo possesso, generando confusione con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.
Il ricorrente, e questo è il punto nodale della questione. ha sostenuto diritto a difendersi in proprio avanti al Consiglio nazionale forense senza agire di intesa con un professionista abilitato.
Le motivazioni delle Sezioni unite
La suprema Corte, ribadendo il principio della difesa tecnica, in forza del quale la difesa personale postula il possesso della indicata qualità necessaria, chiarisce che per difendersi personalmente nel procedimento disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense l'interessato debba avere la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore, con procura presso il giudice adito, vale a dire essere iscritto nell’albo professionale degli avvocati.
Poiché, come sopra accennato, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 96/2001 dispone che l’avvocato stabilito non ha nel nostro ordinamento, un autonomo ius postulandi, può svolgere attività di rappresentanza, assistenza e difesa solo se agisca di intesa con un professionista abilitato (intesa che peraltro deve essere documentata).
Del resto, proseguono gli ermellini, non può essere accolta la richiesta del ricorrente di applicazione dell’articolo 182 c.p.c., che prevede la sanatoria del vizio della costituzione della parte determinato dalla mancanza di procura ad litem.
Tale disposizione, precisa la Corte, si applica infatti ai soli procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, mentre il giudizio de quo risale al 24 dicembre 2019.
In sintesi
Avvocato stabilito | Professionista di un Paese membro dell'UE con titolo equivalente a quello di avvocato, iscritto alla sezione speciale dell'Albo. |
Normativa di riferimento | Decreto legislativo n. 96 del 2001 |
Ius postulandi | L’avvocato stabilito non ha autonomo ius postulandi e può agire solo in intesa con un avvocato iscritto all'Albo italiano. |
Obbligo di intesa | L’avvocato stabilito deve agire di concerto con un avvocato abilitato per la rappresentanza in giudizio e nei procedimenti disciplinari. |
Questione principale | Un avvocato stabilito ha presentato ricorso autonomo contro una sanzione disciplinare, sostenendo il diritto a difendersi personalmente. |
Decisione della Corte | La Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che la difesa personale è ammessa solo per gli avvocati iscritti all’Albo, escludendo quindi l'avvocato stabilito. |
Motivazione | L'art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001 richiede l’intesa con un avvocato abilitato per la difesa e la rappresentanza. |
Applicabilità dell’art. 182 c.p.c. | La Corte ha precisato che la sanatoria del vizio di costituzione (art. 182 c.p.c.) si applica solo ai procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023. |
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