Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario
Pubblicato il 26 novembre 2024
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Tra le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 164/2024, cosiddetto correttivo al processo civile, si segnalano alcune novità relative alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.
Notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario
In particolare, a modifica del comma 2 dell'art. 3-ter della Legge n. 53/1994, si prevede che l'avvocato, nel caso in cui la notifica a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, non possa essere effettuata o non abbia esito positivo a causa di circostanze imputabili al destinatario, è tenuto a eseguire la notifica mediante l'inserimento dell'atto da notificare all'interno del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia.
L'atto deve essere caricato nel portale insieme a una dichiarazione che attesta la sussistenza dei presupposti per l'inserimento. Questo processo avviene in un'area web riservata, che è collegata al codice fiscale del destinatario e generata automaticamente dal portale.
La notifica si considera eseguita per il destinatario nel decimo giorno successivo a quello in cui l'atto è stato inserito nel portale, a meno che il destinatario non acceda anticipatamente all'area riservata.
In tal caso, la notifica si ritiene effettuata nella data in cui il destinatario accede effettivamente alla suddetta area.
Questo sistema telematico consente una forma di notifica alternativa, destinata a garantire la tracciabilità e la certezza del procedimento, anche in assenza di un riscontro diretto alla tradizionale modalità di notifica.
Area web utilizzabile dal 26 novembre 2024
A partire dal 26 novembre 2024, quindi - data di entrata in vigore del Decreto correttivo n. 164/2024 - gli atti oggetto di notifica dovranno essere inseriti nell'area web designata, qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, prevista al primo comma dell'art. 3-ter citato, non possa essere eseguita o non abbia esito positivo a causa di circostanze imputabili al destinatario.
Una volta completato l'inserimento, la notifica si considererà perfezionata per il mittente nel momento in cui l'atto viene depositato nell'area web, mentre per il destinatario il perfezionamento avverrà con il decorso di dieci giorni dalla data del deposito.
Video tutorial FIIF
Per agevolare gli avvocati nel nuovo incombente, la Fondazione per l'informatica forense (FIIF) del Consiglio nazionale forense ha realizzato un apposito video tutorial, accessibile tramite il proprio sito internet al seguente link: https://www.fiif.it/larea-web-per-il-deposito-delle-notifiche-ai-sensi-dellart-3-ter-co-2-l-53-1994/.
Il video illustra le modalità di accesso all’area web prevista dall’art 3-ter, comma 2, Legge 53/1994 e di utilizzo della stessa.
Circolare Giustizia sulle nuove funzionalità
Proprio nei giorni scorsi, peraltro, il Ministero della Giustizia, Direzione generale dei servizi informativi automatizzati (DGSIA), ha dato notizia delle nuove funzionalità introdotte nel portale dedicato agli avvocati, accessibile tramite il sito web PST del Processo Civile Telematico (PCT).
Le nuove funzionalità - si legge nella nota circolare del 14 novembre 2024, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense (CNF) - hanno l'obiettivo di migliorare la gestione delle notifiche che non vengono perfezionate per causa imputabili al destinatario, consentendo agli avvocati di consultare, inserire e ottenere certificazioni relative alle notifiche non andate a buon fine.
Dal portale accessibile dei servizi riservati del sito web PST è così possibile, per gli avvocati:
- consultare le notifiche di cui si è destinatario nell'area "notifiche non perfezionate";
- inserire una notifica non consegnata per cause imputabili al destinatario nell'area "predisponi notifica";
- consultare le notifiche inserite e scaricare la relativa certificazione nell'area "notifiche predisposte e certificazioni".
Notifica non effettuata per causa non imputabile al destinatario
La modalità sopra descritta, come anticipato, riguarda le notifiche non effettuate per cause imputabili al destinatario.
Diversamente, il Decreto correttivo prevede che se la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato avvalendosi del servizio postale o dell'ufficiale giudiziario, come previsto dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
In questa circostanza, l'avvocato è tenuto a dichiarare all'ufficiale giudiziario che il destinatario non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici elenchi, o che la notifica tramite PEC non è stata possibile o non ha avuto esito positivo per una causa non imputabile al destinatario, la quale deve essere specificatamente indicata.
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