Autotutela: se l’atto non è annullato per negligenza “la responsabilità della pubblica amministrazione permane ed è innegabile”

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Con sentenza n. 698 del 19 gennaio 2010, la Cassazione ha deliberato che l’Amministrazione finanziaria, come qualsiasi amministrazione, deve risarcire il contribuente costretto ad adire le vie legali, e quindi a subire le spese connesse al ricorso, nel caso non intervenga tempestivamente, nonostante l’evidenza dell’errore commesso, ad annullare un atto illegittimo per il quale il contribuente aveva richiesto l’annullamento in via di autotutela.

Con la sentenza si instaura un precedente che può essere una valida alternativa alla class action più difficile da percorrere in caso sia proposta contro l’amministrazione finanziaria.

Inoltre, il contribuente potrà fare causa per risarcimento danni direttamente all'ufficio periferico che, per negligenza, ha ignorato la richiesta di annullamento.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 31 – La mancata autotutela va risarcita dall’erario – Criscione, Iorio

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