Autonomi dello spettacolo alla cassa per la contribuzione ALAS

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Autonomi dello spettacolo alla cassa per la contribuzione ALAS

L'INPS, con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla contribuzione ALAS da versare per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo.

Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità ALAS

L'articolo 66, comma 7 del decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, una indennità per la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Beneficiari della prestazione sono i lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 e individuati dal decreto interministeriale del 15 marzo 2005 nonchè i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.

Più nel dettaglio, l'INPS, con la circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, ha avuto modo di chiarire che la nuova prestazione ALAS spetta:

  • ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
  • ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a);
  • ai lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

L’indennità ALAS è riconosciuta dall'INPS a condizione che i predetti lavoratori possano fare valere specifici requisiti.

Indennità ALAS: contribuzione per datori di lavoro/committenti

L'articolo 66, comma 14, del decreto Sostegni-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori destinatari della nuova prestazione ALAS, sia dovuta un'aliquota contributiva pari al 2% del compenso lordo giornaliero, destinata alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS (articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88).

Sono tenuti a versare la contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione, con soggetti appartenenti alle qualifiche professionali di cui al decreto interministeriale del 15 marzo 2005.

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con lavoratori con obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, dovuto nella misura dell’1,28% fino al 31 dicembre 2021, è invece calcolato nella misura piena del 2,22%.

Aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti con obbligo di assicurazione al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

  • ALAS 1,06 %
  • Maternità 0
  • Malattia 2,22%

Indennità ALAS: contribuzione per autonomi esercenti attività musicali

Sempre dal 1° gennaio 2022 sono tenuti a versare il contributo ALAS nella misura del 2% (non trovano applicazione le riduzioni contributive precedentemente indicate) anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, che devono provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e contributivi (articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, circolare ex Enpals n. 17 del 17 giugno 2004 e circolare n. 182 del 10 dicembre 2021).

Per assolvere gli obblighi contributivi tali lavoratori, con SPID/CIE/CNS, dovranno utilizzare direttamente le denunce online Uniemens (l'INPS evidenzia che sarà previsto un percorso semplificato) ed effettuare il versamento della contribuzione con F24.

I lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono contraddistinti dal codice qualifica 500 e presentano inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11, Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche).

L'INPS specifica che i chiarimenti sono stati forniti su parere conforme del Ministero del Lavoro.

N.B. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e identificati dal c.s.c. 1.18.10) il contributo ALAS è dovuto sempre nella misura piena del 2%.

Aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 per le contribuzioni minori dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali

  • ALAS 2%
  • Maternità 0,46%

Aliquote dovute dal 1° gennaio 2022 dalle pubbliche Amministrazioni per i rapporti di lavoro autonomo con soggetti assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo

  • ALAS 2%
  • Maternità 0,46%
  • Malattia 2,22%

Indennità ALAS: flussi Uniemens

Per il versamento della contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, dovrà essere valorizzato nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M219”, che assume il significato di “Versamento differenze contributive ALAS”.

Il versamento della contribuzione deve essere effettuato con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.

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