Spettacolo. Operativa ALAS per la disoccupazione dei lavoratori autonomi
Pubblicato il 17 gennaio 2022
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Una circolare ampia e dettagliata, la circolare dell'INPS n. 8 del 14 gennaio 2022, per rendere operativa (o quasi) l'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).
Introdotta dal decreto Sostegni bis, l'indennità copre gli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 e segna l'ingresso, a partire dalla stessa data, di un nuovo obbligo per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori dello spettacolo, tenuti a versare la relativa contribuzione di finanziamento.
Facciamo il punto sulle nuove tutele illustrate dalla circolare che rinvia a un successivo messaggio i chiarimenti in merito ai nuovi obblighi contributivi da parte dei datori di lavoro/committenti e dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
ALAS: cosa prevede il Sostegni bis
Il decreto Sostegni bis (articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) riconosce, dal 1° gennaio 2022:
⦁ una indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997;
⦁ l'obbligo per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i predetti lavoratori di versare un'aliquota contributiva pari al 2% presso la Gestione prestazioni temporanee (articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88).
Si ricorda che l’indennità ALAS è esentasse e dà diritto d’ufficio alla contribuzione figurativa, ma non agli assegni per il nucleo familiare.
ALAS: destinatari
Sono coperti dalla nuova indennità di disoccupazione ALAS:
- i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (articolo 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 182/1997);
- i lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), sopra riportate;
- i lavoratori autonomi “esercenti attività musicali” di cui al punto 23-bis) dell'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, inserito dall’articolo 3, comma 98, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
ALAS: requisiti
I lavoratori sopra individuati devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- il rapporto di lavoro di cui erano titolari deve essere cessato involontariamente e non devono avere in corso rapporti di lavoro autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) o subordinato a tempo determinato e/o indeterminato al momento della presentazione della domanda;
- non essere titolari (alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS) di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie nonché dell’APE sociale. Se titolari di assegno ordinario di invalidità al momento della presentazione della domanda di ALAS o in corso di fruizione, i lavoratori possono optare a favore dell’indennità ALAS in luogo dell'assegno di invalidità;
- non devono essere componenti (alla data di presentazione della domanda e durante l’intero periodo di fruizione della prestazione ALAS) di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza;
- devono fare valere almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo dal 1° gennaio dell’anno civile precedente alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo fino alla data di presentazione della domanda. Si considerano utili solo i contributi previdenziali versati o accreditati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo connessi allo svolgimento di attività lavorativa autonoma coperta dall'indennità (articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997) nonchè i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e il congedo parentale regolarmente indennizzati per i soli periodi non coperti da contribuzione obbligatoria per effetto dell’astensione della lavoratrice e del lavoratore;
- avere un reddito complessivo (non si considera quindi solo il reddito connesso all’attività autonoma tutelata) relativo all'anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
ALAS: a quanto ammonta
L’indennità è pari al 75%:
- del reddito medio mensile se tale reddito è pari o inferiore, per l’anno 2021, all'importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato;
- di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro se il reddito medio mensile è superiore all'importo di 1.227,55 euro, per l’anno 2021, annualmente rivalutato.
N.B. Per reddito medio mensile si intende il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all'anno in cui si è concluso l'ultimo rapporto di lavoro autonomo e all'anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione. Alla determinazione della base di calcolo concorrono anche i periodi di tutela della maternità/paternità e del congedo parentale.
L’indennità ALAS è corrisposta per la durata massima 6 mesi (156 giorni di contributi giornalieri), nel limite massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato e per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro.
ALAS: domanda
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente in via telematica:
- entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- con le credenziali di accesso SPID di livello 2 o superiore, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- sul portale web utilizzando l'applicazione dedicata in via di rilascio (l'Istituto darà comunicazione quando sarà disponibile) direttamente o tramite gli Istituti di Patronato. In alternativa è possibile ricorrere al Contact Center integrato.
N.B. I 68 giorni decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo o del periodo di maternità indennizzato o del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale. Il termine inoltre decorre dal 14 gennaio 2022 (data di pubblicazione della circolare in commento) per le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione della circolare.
Il termine di presentazione della domanda rimane sospeso nel caso di maternità o malattia indennizzabile dall'INPS o di infortunio sul lavoro o malattia professionale indennizzabile dall'INAIL.
ALAS: decorrenza
L’indennità ALAS spetta a decorrere:
⦁ dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro (articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997), se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
⦁ dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se la domanda è stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il sessantottesimo;
⦁ dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno;
⦁ dal giorno successivo alla presentazione della domanda se è stata presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge. .
Per le cessazioni del rapporto di lavoro autonomo intercorse tra la data del 1° gennaio 2022 e il 14 gennaio 2022, data di pubblicazione della circolare, l'indennità decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
ALAS: incompatibilità e compatibilità
Oltre ad essere incompatibile con l'APE sociale, con il Reddito di cittadinanza e con l'assegno di invalidità, l’indennità ALAS è altresì incompatibile con la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
L’indennità ALAS è inoltre incumulabile con le indennità di malattia e maternità.
L'indennità, infine, è compatibile con la titolarità, al momento della domanda, di cariche elettive e/o politiche con solo gettone di presenza.
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