Lavoratori dello spettacolo, nuovo codice e più tutele
Pubblicato il 20 maggio 2022
In questo articolo:
- Riforma in materia di spettacolo
- Registro nazionale dei professionisti
- Agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
- Osservatorio dello spettacolo
- Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo
- Tavolo permanente per lo spettacolo
- Importo massimo della retribuzione giornaliera
- Tirocini formativi e di orientamento
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Primo via libera al disegno di legge in materia di spettacolo: il disegno di legge n. 2318, approvato dal Senato lo scorso 18 maggio, passa ora all'esame della Camera.
Il provvedimento, oltre a contenere le linee di indirizzo per un nuovo codice dello spettacolo da attuare con l'emanazione dei decreti delegati, reca disposizioni operative per il settore dello spettacolo duramente colpito dagli effetti della pandemia da Covid-19.
Tante sono le novità in arrivo. Ripercorriamo brevemente le principali.
Riforma in materia di spettacolo
Si delega il Governo ad adottare, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge delega:
- un testo unico denominato “codice dello spettacolo” per il riordino delle norme in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. La riforma dovrà conferire al settore un assetto più efficace, semplificare le procedure amministrative, ottimizzare la spesa, promuovere il riequilibrio di genere e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività;
- un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo che riconosca:
- la specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo;
- preveda un'indennità giornaliera in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;
- stabilisca specifiche tutele normative ed economiche per i contratti di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro nonchè per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica;
- un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, che determini i parametri retributivi per la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche e alla complessità della prestazione, stabilendo l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive;
- un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori discontinui. Il decreto legislativo dovrà: determinare i criteri di calcolo dell'indennità giornaliera; stabilire le incompatibilità con eventuali sostegni o indennità e assicurazioni già esistenti; individuare misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; determinare gli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e prevedere un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Registro nazionale dei professionisti
Viene istituto presso il Ministero della cultura il Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo.
È demandato ad un apposito decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, la definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel registro.
Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
Agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
Viene riconosciuta la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo e istituito, presso il Ministero della cultura, il relativo registro nazionale. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro sono definite con decreto da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega.
Il registro è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.
L'agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:
- promuovere, trattare e definire i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni e le relative clausole contrattuali;
- sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto del lavoratore di cui ha la rappresentanza in base a un mandato espresso;
- prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
- ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti alla loro attività professionale;
- organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse del mandante o preponente.
Si prevede l'incompatibilità dell'attività di agente con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000.
Osservatorio dello spettacolo
Viene istituito presso il Ministero della cultura un nuovo Osservatorio dello spettacolo al quale sono attribuiti anche compiti di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.
Si prevede che le regioni promuovano l'istituzione di osservatori regionali finalizzati anche a verificare l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio .
L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali dello spettacolo faranno parte del nuovo Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.
Le modalità di coordinamento e operative saranno definite con decreto da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge delega.
Portale dell'INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo
L'INPS, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delega, tramite il proprio portale, attiverà specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per agevolare l'accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell'estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all'estero.
In particolare, tra i servizi di informazione e comunicazione, l'INPS attiverà un canale telematico denominato « Sportello unico per lo spettacolo » per semplificare l'accesso al certificato di agibilità.
Tavolo permanente per lo spettacolo
È istituito presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo che mira a favorire un dialogo fra gli operatori per individuare e risolvere questioni legate anche alle condizioni discontinue di lavoro e per le iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia di COVID-19.
Importo massimo della retribuzione giornaliera
A decorrere dal 1° luglio 2022, l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48) per i lavoratori a termine (articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,) è elevato a 120 euro.
Tirocini formativi e di orientamento
Per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani diplomati presso istituti professionali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo "servizi culturali e spettacolo".
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