Auto in leasing. Il bollo lo paga l’utilizzatore

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Secondo i giudici della Commissione tributaria provinciale di Perugia - sentenza n. 175/2/13 del 30 aprile 2013 - è il soggetto utilizzatore a dover pagare il bollo sull'auto concessa in leasing ed in caso di mancato pagamento non sussiste responsabilità solidale con la società di leasing, sempre che la stessa non abbia predisposto un apposito servizio di pagamento cumulativo del tributo in favore dei propri clienti.

La Ctp umbra ricorda come sia stata la Legge n. 99/2009 ad aver introdotto il principio sulla base del quale il bollo auto deve essere imputato in capo al soggetto titolare del diritto di godimento; e nel caso in esame, detto soggetto era riconducibile al possesso dell'autoveicolo. Il comma 1 dell'articolo 7 della medesima legge, inoltre, ha dato facoltà alle Regioni di stabilire le modalità di eventuali versamenti cumulativi da parte delle società in luogo dei singoli utilizzatori.

Così – conclude la Commissione provinciale - in considerazione del mancato esercizio da parte della Regione Umbria della detta facoltà di autoregolamentare dell'eventuale versamento cumulativo, è da ritenere che, nella specie, la soggettività passiva della tassa automobilistica sia imputabile unicamente all'utilizzatore.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 27 - Leasing, il cliente risponde del bollo - Caprino
  • ItaliaOggi, p. 34 – L’utilizzatore paga il bollo auto - Stroppa

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