Assunzione di disabili: quando scatta l’obbligo? La casistica

Pubblicato il



Assunzione di disabili: quando scatta l’obbligo? La casistica

Dal 3 ottobre 2024 i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con almeno 36 dipendenti possono inviare le autocertificazioni per fruire dell’esonero dall’obbligo di assunzione di disabili per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, c.d. esonero autocertificato, mediante la nuova procedura telematica disponibile sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

È dovuto un contributo esonerativo, convenzionalmente stabilito in 2.587,86 euro a trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

Il contributo esonerativo va effettuato, mediante la piattaforma PagoPA, utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla stessa procedura al termine della compilazione dell’autocertificazione e rinnovato per i trimestri successivi.

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero autocertificato sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione secondo le nuove indicazioni e per tutte province interessate entro il 1° novembre 2024, versando il contributo dovuto.

Questi sono in sintesi gli adempimenti illustrati dal Ministero del lavoro nella nota n. 15466 del 1° ottobre 2024, in chiarimento al decreto 11 giugno 2024.

Ma quali sono i criteri di computo della quota di riserva, che si ricorda, cresce con l’aumentare della dimensione occupazionale del datore di lavoro?

Di seguito una utile mappa.

Quali lavoratori includere o escludere nella base di computo 

L’articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 stabilisce che, ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, di regola, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono però computabili:

  • i lavoratori con disabilità già avviati obbligatoriamente;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti (l'individuazione del dirigente deve avvenire sulla base del CCNL applicato dal datore di lavoro, Ministero del lavoro, nota operativa n. 17699 del 12 dicembre 2012);
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (tali lavoratori non sono computati dall'agenzia che li somministra e il soggetto somministrato non é computato nell’organico dell'utilizzatore, Ministero del lavoro, nota operativa n. 17699 del 12 dicembre 2012);
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero, per la durata della stessa;
  • i lavoratori a domicilio.

Per effetto di specifiche disposizioni, non sono inoltre computabili gli apprendisti nonchè i lavoratori in telelavoro (l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori ammessi al telelavoro vale per l’intero orario di lavoro ovvero è proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente, Ministero del lavoro, nota operativa prot. n. 970 del 17 febbraio 2016).

Il legislatore fa salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Lavoratori a termine

Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato, dalla base di computo sono sempre esclusi i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive.

Inoltre i lavoratori a tempo determinato vanno computati pro quota (ad esempio due lavoratori impiegati anche contestualmente a 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una sola, Ministero del lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18).

Lavoratori disabili

Sono computati nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro anche se non assunti tramite il collocamento mirato, qualora abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Non possono invece essere computati nella quota di riserva i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia e qualora abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60% o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Lavoratori part time

I lavoratori part time sono computabili in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale. Pertanto, il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50% (Ministero del lavoro, circolare 26 giugno 2000, n. 41).

Per quanto riguarda, invece, il computo dei lavoratori disabili occupati part time a copertura della quota di riserva, dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario ordinario (Ministero del lavoro, circolare 26 giugno 2000, n. 41).

Lavoratori in smart working

I lavoratori in smart working rientrano nella base di computo dei lavoratori ai fini del calcolo della quota di riserva destinata alle assunzioni obbligatorie in quanto lo smart working non è assimilabile  al telelavoro (Ministero del lavoro, interpello 9 giugno 2021, n. 3).

Sportivi professionisti

Gli sportivi professionisti vanno considerati nella base di computo ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere (Ministero del lavoro, nota 20 maggio 2016 n. 3401).

Esclusioni per specifici settori e attività

L’articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 esclude dall’obbligo di assumere disabili i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto aereo marittimo e terrestre, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante.

Altresì non sono inoltre tenuti all’osservanza dell’obbligo i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore.

In particolare, i datori di lavoro del settore edile, con esclusivo riferimento al periodo di attività del cantiere, devono escludere dalla base di computo i dipendenti che sono adibiti ad attività lavorativa all’interno del cantiere includendo, invece, nella base di computo, i dipendenti che operano in luoghi diversi da quello del cantiere (nota n. 2256 del 29 gennaio 2008 DGML).

Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale dei lavoratori è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere.

Sempre con riferimento al settore edile, i lavoratori occupati in aziende del settore laterizi addetti alla fabbricazione di manufatti in cemento armato rientrano nel computo della base occupazionale ai fini del calcolo della quota di riserva (Ministero del lavoro, interpello 15 ottobre 2010, n. 36).

E rientrano nel computo anche il direttore dei lavori, assistente alla direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, coordinatore per l’esecuzione dei lavori (Ministero del lavoro, Interpello 17 aprile 2015, n. 11).

Sono inoltre esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

Tabella 1: Inclusione nella base di computo per la quota di riserva

Tipologia di soggetto Incluso nella base di computo
Lavoratori subordinati
Lavoratori con disabilità già avviati obbligatoriamente No
Lavoratori con contratto a tempo determinato ≤ 6 mesi No
Soci di cooperative di produzione e lavoro No
Dirigenti (in base al CCNL applicato) No
Lavoratori con contratto di somministrazione No
Lavoratori all’estero per la durata dell’attività No
Lavoratori a domicilio No
Apprendisti No
Telelavoratori No
Lavoratori a tempo determinato per ragioni sostitutive No
Lavoratori a tempo determinato (pro quota) Sì (Pro quota)
Lavoratori già disabili con riduzione capacità ≥ 60%
Lavoratori già disabili con disabilità intellettiva > 45%
Lavoratori divenuti inabili con riduzione capacità < 60% No
Lavoratori divenuti inabili per inadempimento del datore No
Lavoratori part-time Sì (Proporzionalmente)
Lavoratori in smart working
Sportivi professionisti

Tabella 2: Soggetti esenti dall'obbligo di assunzione

Settore / Tipologia Esente dall'obbligo di assunzione
Settore trasporto aereo, marittimo e terrestre (personale viaggiante e navigante)
Settore autotrasporto (personale viaggiante)
Settore edile (personale di cantiere e addetti al trasporto) Sì (Solo personale di cantiere)
Settore edile (dipendenti in luoghi diversi dal cantiere) No
Settore laterizi (fabbricazione di manufatti in cemento armato) No
Settore impianti a fune (personale nelle aree operative di trasporto)

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito