Assonime sulla novità del bonus conciliazione
Autore: Gioia Lupoi
Pubblicato il 28 aprile 2011
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Assonime, con la circolare n. 12 del 2011, spiega il modello 730/2011, che dovrà essere presentato dai lavoratori dipendenti entro il 2 maggio 2011 ai propri sostituti d’imposta, oppure entro il 31 maggio 2011 ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.
Una novità del modello in oggetto è rappresentata dal credito d'imposta per le mediazioni nell’ambito delle conciliazioni di controversie civili e commerciali: ammonta a 500 euro il credito per la mediazione andata a buon fine o a 250 per il tentativo fallito.
A partire dal 2011, il ministero della Giustizia invierà ai contribuenti entro il 30 maggio di ciascun anno una comunicazione che rechi l'importo del credito spettante e trasmetterà telematicamente all'agenzia delle Entrate l'elenco dei beneficiari. Il bonus deve essere necessariamente indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere fruito con l’F24 in compensazione o detratto dalle imposte sui redditi di lavoratori autonomi o imprese. Non è previsto il rimborso.
Nel 730/2011 (redditi 2010) l'importo del bonus dovrà essere esposto nella colonna 1 del quadro G, sezione VI al rigo G8. Eventuali quote del credito già fruito con la compensazione devono essere esposte nella colonna 2.
- ItaliaOggi, p. 21 - La conciliazione nel modello 730 - Stroppa
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