Assoluzione perché il fatto non sussiste, via il licenziamento
Pubblicato il 23 luglio 2024
In questo articolo:
- Assoluzione in sede penale: quali effetti sul procedimento disciplinare?
- Il caso all'attenzione della Suprema Corte
- Rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare
- Valenza del giudicato penale di assoluzione
- Incidenza assoluzione non automatica
- La decisione della Suprema Corte
- Tabella di sintesi della sentenza
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Il procedimento disciplinare deve essere visto come un processo unitario che integra i risultati del giudizio penale, con la possibilità, per la Pubblica Amministrazione, di adattare le sanzioni disciplinari in base ai fatti accertati, mantenendo una certa autonomia decisionale rispetto agli esiti penali.
La sentenza penale di assoluzione, del resto, ha effetti vincolanti sul procedimento disciplinare a carico del lavoratore solo se esclude la materialità dei fatti contestati.
Assoluzione in sede penale: quali effetti sul procedimento disciplinare?
Con la sentenza n. 20109 del 22 luglio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affrontato la tematica del rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
Il caso all'attenzione della Suprema Corte
Il caso riguardava un dipendente pubblico, un vigile, oppostosi al licenziamento per giusta causa intimatogli dal Comune per allontanamenti ingiustificati dal posto di lavoro, falsificazione delle timbrature e dichiarazioni di orari di servizio non veritieri.
Per i medesimi fatti era stato attivato anche un procedimento penale, che si era concluso con un'assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.
La Corte territoriale ha ritenuto che tale sentenza incidesse sulla stessa materialità dei fatti e non solo sulla loro non rilevanza penale.
Rapporto tra giudizio penale e giudizio disciplinare
Nella decisione, la Cassazione evidenzia come il Legislatore abbia previsto un meccanismo di raccordo per regolare possibili conflitti tra l'esito dei due procedimenti, pur nella rispettiva autonomia.
L’art. 55-ter, comma 2 (riapertura per modificare o confermare l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale), e comma 4 (rinnovo della contestazione dell'addebito), del Decreto legislativo n. 165/2001 rispondono a tale esigenza di coordinamento.
Va escluso, in tale contesto, qualsiasi effetto automatico di integrale traslazione degli esiti della decisione in sede penale sugli esiti del procedimento disciplinare.
Valenza del giudicato penale di assoluzione
Come infatti ricordato dalla giurisprudenza, il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, considerando la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità.
Rimane fermo solo il limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità e, quindi, della ricostruzione dell'episodio posto a fondamento dell'incolpazione operata nel giudizio penale.
La medesima condotta, pur non costituendo reato, può integrare gli estremi dell’illecito disciplinare.
Incidenza assoluzione non automatica
Per la Corte, in altri termini, l’incidenza del giudicato penale di assoluzione sul giudizio civile relativo a un provvedimento disciplinare non è automatica e assoluta.
La sentenza penale deve escludere la materialità delle condotte e non solo la loro rilevanza penale.
In tale contesto:
- l'esclusione della rilevanza penale delle condotte può avere effetti diretti sul procedimento disciplinare solo se la materialità delle condotte è sovrapponibile nei due procedimenti;
- l’esclusione della materialità delle condotte deve essere tale da non lasciare elementi fattuali che possano avere rilevanza disciplinare autonoma;
- gli episodi oggetto della sentenza penale devono coincidere integralmente con quelli della contestazione disciplinare originaria.
Pertanto, il giudicato penale di assoluzione non comporta automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare.
La Pubblica Amministrazione, ciò posto, può procedere disciplinarmente anche per fatti che, sebbene non costituenti reato, siano stati oggetto della contestazione disciplinare originaria, rispettando il principio dell’immutabilità della contestazione.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione, sulla scorta di tali considerazioni, ha confermato la decisione della Corte d'appello di annullamento del licenziamento disciplinare intimato dal Comune.
Nella specie, gli episodi oggetto della contestazione disciplinare coincidevano integralmente con quelli accertati in sede penale e l’esclusione degli elementi costitutivi del reato non lasciava residuare elementi fattuali con autonoma rilevanza disciplinare.
Sussistevano, pertanto, i presupposti per ritenere vincolante l’accertamento penale anche in sede civile ex art. 653 c.p.p., con conseguente conferma dell'annullamento del licenziamento e reintegra del dipendente nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del Caso | Un dipendente pubblico è stato licenziato dal Comune per allontanamenti ingiustificati, falsificazione delle timbrature e dichiarazioni di orari di servizio non veritieri. Per i medesimi fatti era stato assolto penalmente con la formula "perché il fatto non sussiste". |
Questione Dibattuta | Se la sentenza penale di assoluzione avesse effetti vincolanti sul procedimento disciplinare e se il licenziamento fosse legittimo nonostante l'assoluzione penale. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato che la sentenza penale di assoluzione vincola il procedimento disciplinare solo se esclude la materialità dei fatti contestati. In questo caso, la sentenza penale escludeva la materialità dei fatti, quindi non lasciava elementi con rilevanza disciplinare autonoma. Pertanto, il licenziamento è stato annullato e il dipendente è stato reintegrato, con risarcimento dei danni. |
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