Licenziamento annullato dopo sentenza di assoluzione

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Licenziamento annullato dopo sentenza di assoluzione

La sentenza di assoluzione penale per non aver commesso il fatto è qualificabile come prova atipica dell'insussistenza dell'addebito disciplinare rientrante nel perimetro della parallela imputazione penale, la cui rivalutazione in fatto è preclusa in sede di legittimità.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 26042 del 7 settembre 2023, con cui ha fornito un'interessante disamina in tema di efficacia, nel giudizio civile, della decisione assolutoria penale per i medesimi fatti posti a base del licenziamento disciplinare del lavoratore.

Giudicato di assoluzione: no ad automatica archiviazione del procedimento disciplinare

In materia - ha evidenziato la Corte richiamando l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità - opera il principio generale secondo cui il giudicato non preclude, in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale.

Essendo diversi, infatti, i presupposti delle rispettive responsabilità, contestazione disciplinare e sentenza penale meritano una valutazione autonoma.

Il giudicato di assoluzione, in altri termini, non comporta automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare: non si può escludere che uno stesso fatto, anche se non idoneo a fondare una responsabilità penale, possa comunque integrare un inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare.

Nondimeno, il giudice adito per la dichiarazione di illegittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a seguito di un comportamento per il quale è stato sottoposto a procedimento penale, non può considerare ininfluente la sentenza penale di assoluzione che sia divenuta cosa giudicata.

Rapporti giudizio penale e giudizio civile

In particolare, nell'interpretazione in generale della disciplina dei rapporti tra giudizio penale e civile, si sono consolidati, nella giurisprudenza, i seguenti principi:

  • il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo se contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato;
  • nei confronti dell'imputato, la sentenza irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile nel quale si controverta intorno ad un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale;
  • anche ove la sentenza penale irrevocabile sia priva di efficacia extra-penale, il giudice civile, nella doverosa completa e autonoma rivalutazione del fatto, deve tenere conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale;
  • la sentenza penale, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio.

Dipendente licenziato per furto: rilevante l'assoluzione per fatto non commesso

Nella vicenda specificamente esaminata - riguardante un dipendente licenziato per furto di carburante in concorso con altro dipendenti e che era stato assolto in sede penale - i giudici di merito avevano effettuato uno specifico accertamento circa l'insussistenza della partecipazione dell'imputato al fatto di reato concorsuale lui ascritto.

Logicamente, pertanto, l'assoluzione per non aver commesso il fatto, pronunciata in seguito a giudizio di pieno accertamento dei fatti e delle rispettive responsabilità, anche, peraltro, con la partecipazione del datore di lavoro, quale parte civile, fondava l'accertamento del giudice del lavoro in ordine all'insussistenza dell'addebito disciplinare alla base del licenziamento ed il conseguente annullamento dello stesso.

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