Assegni alimentari compensati. E deducibili
Pubblicato il 17 giugno 2009
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Gli emolumenti riconosciuti all’ex coniuge in unica soluzione sono di solito esclusi da tassazione (e non possono essere dedotti dal contribuente che li versa), ma la risoluzione 157/E/2009, del 15 giugno, tratta il caso della sospensione dell’erogazione dell’assegno periodico, che realizza una compensazione tra due distinti emolumenti: gli assegni periodici spettanti alla moglie e la quota di liquidazione che ella è tenuta a restituire al marito.
Nel nuovo assetto dei rapporti economici conseguenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale permane, a carico del coniuge erogante, l’obbligo degli alimenti verso la ex moglie, che è peraltro assolto attraverso la detta procedura di compensazione. Se il versamento periodico viene sospeso sino a concorrenza della quota di liquidazione che l’ex coniuge deve, è comunque possibile dedurre l’importo corrispondente all’assegno alimentare dal reddito dell’erogante (articolo 10 TUIR), perché permane su egli l’obbligo degli alimenti verso l’ex e la compensazione in questi termini rappresenta solo una modalità di regolazione finanziaria. E’ in questo contesto che l’Agenzia ha ritenuto deducibile l’importo corrispondente all’assegno alimentare.
- ItaliaOggi, p. 38 - Assegni alimentari compensati. E deducibili - Mazzei
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