Aree edificabili a intensità variabile

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La Ctp di Reggio Emilia il 2 ottobre 2008 ha depositato la sentenza n. 151/1/2008 nella quale si spiega che l’inserimento in un piano regolatore generale è sufficiente per definire la destinazione urbanistica di un terreno ma non per individuarne il valore imponibile. Per calcolare tale valore imponibile è necessario tener conto di tutta una serie di valutazioni che attengono alla reale utilizzabilità dell’area. Pertanto, l’assenza di un piano attuativo che segua il Prg non fa venir meno la natura edificatoria del terreno ma ne attenua la capacità influenzando il calcolo della base imponibile. La sentenza riguarda l’Imposta comunale sugli immobili ma si ritiene che il principio possa essere traslato anche alle imposte dirette e al registro.
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  • ItaliaOggi, p. 42 – Aree edificabili a intensità variabile - Mazzei

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