Appalti pubblici, clausole sociali del bando di gara: cosa cambia con il correttivo

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Appalti pubblici, clausole sociali del bando di gara: cosa cambia con il correttivo

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), su cui si sta svolgendo l’esame parlamentare per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, prevede, all’articolo 14, modifiche all’articolo 57 del codice in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

Le  novelle sono tese a superare alcuni difetti di coordinamento interni tra le disposizioni del decreto di riforma degli appalti pubblici.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Clausole sociali del bando di gara: cosa prevede il Codice appalti pubblici

L’articolo 57 del codice dei contratti pubblici vigente dal 1° aprile 2023 (con efficacia dal 1° luglio 2023) reca disposizioni in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Più in dettaglio, l’articolo citato prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche “clausole sociali” con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate a garantire pari opportunità generazionali, stabilità del personale impiegato e tutele lavoristiche.

In particolare, si dispone, per gli affidamenti dei contratti di appalto e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l’obbligo di prevedere clausole sociali, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, che contengano la richiesta, come requisiti necessari dell'offerta, di misure orientate a garantire:

  • le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
  • la stabilità occupazionale del personale impiegato;
  • l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
  • le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Clausole sociali del bando di gara: criticità del Codice appalti pubblici

Come si legge nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, questa disposizione presenta un difetto di coordinamento con l’articolo 61, commi 1 e 2, del codice, in materia di contratti riservati.

Tale articolo prevede, per i contratti di cui risulterebbero aggiudicatari consorzi o cooperative sociali il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, che le stazioni appaltanti debbano prevedere nei bandi di gara come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, con ciò imponendo – si legge nella relazione illustrativa - a tali soggetti oneri di partecipazione non coerenti con il proprio fine statutario

Clausole sociali del bando di gara: novità del correttivo

L’articolo 14 del correttivo modifica l’articolo 57 del al codice dei contratti pubblici, sostituendo il comma 1.

La nuova disposizione prevede, per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a:

  • garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riferimento al settore dei beni culturali e del paesaggio;
  • garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l’articolo 11 dello stesso codice.

Le finalità del legislatore, anche in questo caso, sono evidenziate nella Relazione illustrativa, che spiega che le “modifiche proposte nascono dall’esigenza di distinguere i vincoli legati alle clausole sociali tout court dagli obblighi discendenti dall’articolo 11, in materia di tutele lavoristiche”.

Si ricorda che l’articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce principi e criteri di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, è anch’esso oggetto di proposta di riformulazione ad opera dell’articolo 1 del correttivo.

NOTA BENE: Tali tutele lavoristiche, relative all’applicazione dei CCNL di settore, vanno incluse, per espressa previsione di legge, nei bandi di gara anche in relazione al subappalto.

Lo stesso articolo 14 del decreto correttivo aggiunge un nuovo comma 2-bis all’articolo 57 del 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il quale si stabilisce che l’Allegato II.3 preveda meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Clausole sociali del bando di gara e Allegato II. 3

Alla luce delle illustrate modifiche di coordinamento degli articoli 57 e 61 del Codice, l’articolo 77 del correttivo trasla il riferimento al citato Allegato II.3 nell’ambito dell’articolo 57.

L’Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 viene pertanto ora così rubricato: “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi (Articolo 57, comma 2-bis)”, in sostituzione del “Soggetti con disabilità o svantaggi cui può essere riservata la partecipazione ad appalti (Articolo 61, commi 4 e 5)”.

Congiuntamente il decreto correttivo procede all’abrogazione dei commi 4 e 5 del citato articolo 61 del Codice, i quali rinviano all’Allegato II.3 quanto alla previsione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili.

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