Appalti: piattaforma e-procurement attiva, comunicazione in scadenza
Pubblicato il 18 gennaio 2024
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Con comunicato n. 10 del 17 gennaio 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota la piena operatività, a partire dal 1° gennaio 2024, della piattaforma di e-procurement "www.acquistinretepa.it" per operare nell’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.
Si tratta della piattaforma - gestita da Consip e certificata da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) - utilizzabile, da parte delle stazioni appaltanti, per:
- redigere o acquisire tutti gli atti relativi alle procedure di pubblicazione e affidamento;
- trasmettere dati e documenti alla BDNCP e ottenere il Codice identificativo gara (cig);
- richiedere la pubblicazione delle procedure indette sulle Gazzette Ufficiali;
- aprire, gestire e conservare il Fascicolo di gara;
- accedere al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per i controlli sui requisiti di partecipazione delle imprese.
Dal 1° gennaio, difatti, con l’entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, tutte le fasi del ciclo di vita degli appalti pubblici - a partire dalla progettazione fino all’esecuzione del contratto - possono essere gestite solo in modalità digitale.
Il sistema è basato sulla interconnessione e interoperabilità tra i servizi infrastrutturali abilitanti (es. Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di ANAC, Piattaforma digitale nazionale dei dati (PDND) di PagoPA) e le piattaforme di e-procurement certificate in base alle regole tecniche definite da AGID.
Piattaforma certificata in uso: va comunicata entro il 31 gennaio 2024
Sempre in tema di appalti digitali, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con nota del 18 gennaio, ha ricordato che entro il 31 gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti già qualificati sono tenuti a comunicare la piattaforma certificata utilizzata.
I predetti soggetti, in particolare, attraverso il servizio "Qualificazione stazione appaltanti", dovranno comunicare la disponibilità e l’utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di proprietà o per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi.
Le indicazioni utili per l'adempimento - si legge altresì nella nota - sono reperibili consultando le apposite Faq 8 e 9 del servizio "qualificazione", nonché le Faq B.5 e C.9 del servizio digitalizzazione, reperibili nell'apposita area dedicata del sito dell'Autority.
Nelle richiamate Faq, peraltro, è spiegato che:
- per “disponibilità” di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate si intende "la possibilità di uso permanente di piattaforme certificate in quanto di proprietà della stazione appaltante o messe a disposizione da parte di soggetti terzi per il tramite di contratti di servizio, altra tipologia di contratto o altro titolo idoneo";
- i soggetti qualificati di diritto e i soggetti che hanno dichiarato di non rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla qualificazione "non devono comunicare la disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del Codice", fermi comunque restando gli obblighi di utilizzo previsti dal nuovo codice degli appalti pubblici.
Per finire, la precisazione che la comunicazione dovrà avvenire accedendo all’applicativo della qualificazione e seguendo le istruzioni operative del manuale utente.
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