Appalti multiservizi nella logistica, sussiste la responsabilità in solido
Pubblicato il 18 ottobre 2022
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In risposta ad un quesito posto da Filt Cgil e Fit Cisl, il Ministero del lavoro, con Interpello n. 1 di ieri 17 ottobre, interviene a chiarire il regime di responsabilità in caso di appalti multiservizi nel settore della logistica.
Il quesito
L’istanza di interpello delle organizzazioni sindacali era volta a conoscere il parere del Ministero in merito all’applicazione del regime di solidarietà (art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003) in caso di appalto di prestazione di più servizi di cui all’art. 1677-bis del codice civile.
L’appalto multiservizi nella logistica
Dal combinato disposto dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, che stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori, per due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, e dell’art.1677-bis c.c., secondo il quale se l’appalto ha per oggetto la prestazione di due o più servizi di logistica si applicano le norme relative al contratto di trasporto in quanto compatibili, il Ministero riconosce che la ratio comune delle due norme è il riconoscimento e la tutela di una tipologia contrattuale largamente diffusa quale è il contratto di appalto per prestazione di più servizi di logistica.
Detta fattispecie si sostanzia in un’ipotesi di contratto di appalto di servizi, quindi, cui si applicano le norme relative al contratto di trasporto in quanto compatibili, caratterizzato dalla predeterminazione e la sistematicità dei servizi, con la pattuizione di un corrispettivo unitario e dall’assunzione dei rischi da parte del trasportatore.
Il parere del Ministero
L’applicazione delle specifiche disposizioni in materia di contratto di trasporto è certo sottoposta a un vaglio di compatibilità, poiché il contratto di servizi rientra comunque nel genus dei contratti di appalto, che però non esclude il regime di solidarietà nella fattispecie in esame, perché ne deriverebbe una irragionevole riduzione di tutela per il lavoratore che invece l’art. 29 citato ha voluto ampliare prevedendo la responsabilità solidale del committente in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per i crediti retributivi e contributivi.
Né, prosegue il Ministero, può ritenersi applicabile l’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008 (che circoscrive il regime di solidarietà nel settore del trasporto in favore del committente che abbia verificato la regolarità retributiva, previdenziale e assicurativa del vettore in via preliminare), in quanto tale disposizione non potrebbe comunque superare l’indispensabile giudizio di compatibilità richiesto dall’art. 1677-bis c.c.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, il Ministero conclude affermando che anche in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni, trovi applicazione la tutela di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.
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