Appaltatori e committenti. Chiarimenti su nuove responsabilità e adempimenti
Pubblicato il 24 dicembre 2019
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul meccanismo definito dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 del Dl n. 124/2019, nel testo introdotto in sede di conversione in legge, che ha inserito nel Dlgs n. 241/1997 l’articolo 17-bis, "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera", con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
Nello specifico, il comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”.
Il successivo comma 2, invece, prevede che l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ha l’onere di rilasciare le deleghe di pagamento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, e di trasmettere allo stesso anche “un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
Riguardo a tali previsioni normative, l’Agenzia - nella risoluzione n. 108/E/2019 - ribadisce quanto segue:
- la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa;
- le suddette disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020” e con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
- edotto.com – Edicola del 19 dicembre 2019 - Appalto e subappalto, ridotti gli adempimenti del committente – Bonaddio
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