Antieconomicità contestata dal Fisco. Prova contraria al contribuente
Pubblicato il 26 gennaio 2021
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A fronte della contestazione, da parte dell’Erario, dell’antieconomicità di un comportamento del contribuente, incombe su quest’ultimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni.
E’ stato accolto, dalla Cassazione, il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento, ad opera della CTR, di un avviso di accertamento IRES, IRAP, IVA, con cui era stato rettificato, con metodo induttivo, il reddito dichiarato da una società contribuente, in ragione dell'apparente antieconomicità della sua gestione.
L’Amministrazione finanziaria aveva prospettato alla Suprema corte un unico motivo di doglianza, ossia la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del DPR n. 600/73, nonché dell'articolo 2729 cod. civ., in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Nel dettaglio, a fronte della prova dell'apparente antieconomicità di gestione della Srl – la quale aveva registrato perdite rilevanti per quattro esercizi consecutivi - la contribuente, pur essendo gravata del relativo onere probatorio, non aveva fornito adeguata giustificazione delle ragioni che avevano inciso negativamente sulla propria attività e, anzi, si era limitata a elencare i costi sostenuti.
Antieconomico il comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia
Con ordinanza n. 1282 del 22 gennaio 2021, la Quinta sezione civile della Cassazione ha giudicato fondato il predetto motivo, richiamando, sulla tematica oggetto del contenzioso, il principio di diritto costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel giudizio tributario – si legge nella decisione degli Ermellini - una volta contestata dall'Erario l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente, poiché assolutamente contrario ai canoni dell'economia, incombe sul medesimo l'onere di fornire, al riguardo, le necessarie spiegazioni, essendo - in difetto - pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Nel caso in esame, la Commissione tributaria di secondo grado si era discostata da questo assunto, ritenendo, erroneamente, che spettasse all'Ufficio fornire altri elementi a sostegno dell'accertamento induttivo del reddito di impresa della società.
I giudici di merito, in tale contesto, non avevano considerato che, per contro, era a carico della Srl la prova contraria, ossia la dimostrazione della veridicità della perdita dichiarata, indicando i fattori causali che l'avevano determinata.
Il motivo di ricorso, ciò posto, è stato accolto, con cassazione e rinvio della sentenza impugnata.
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