Antieconomicità argomentata sulla base di elementi obiettivi

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Il diritto alla detrazione dell'Iva può essere escluso esclusivamente qualora l'Amministrazione finanziaria provi l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, antieconomicità che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, quindi, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad Iva.

La contestazione del Fisco, inoltre, deve essere logicamente argomentata su elementi obiettivi che inducano a sospettare che il bene o servizio non sia destinato all'impiego del ciclo produttivo od operativo dell'impresa, oppure che il bene/servizio per le sue particolari caratteristiche possa prestarsi a plurime utilizzazioni o che dai dati riportati nei documenti commerciali e nelle scritture contabili non sia dato evincere il rapporto di strumentalità all'attività economica svolta dal soggetto passivo.

Esclusivamente in dette ipotesi spetterà poi al contribuente la dimostrazione che la prestazione del bene o del servizio è reale ed inerente all'attività svolta.

Prioritariamente, difatti, grava, comunque, sull'Amministrazione che contesta l'effettività delle operazioni, fornire la prova, anche presuntiva, del comportamento assolutamente contrario ai canoni della economia, non ravvisandosi alcuna ragione di deroga all'indicato criterio di riparto della prova, secondo che si verta in tema di imposte dirette od imposte indirette.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 25999 del 10 dicembre 2014.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 46 - L'antieconomicità non basta a disconoscere la detraibilità Iva – Ambrosi, Iorio

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