Anche se “di passaggio” i frutti dell’investimento sono redditi da capitale

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Con sentenza 2713 depositata il 4 febbraio 2011, la Cassazione interviene in tema di redditi derivati da mandato a investire. Nella sentenza il respingimento di un ricorso presentato da due coniugi che non avevano reputato di dover dichiarare i redditi in oggetto maturati nell’anno perché non li avevano incassati direttamente, ma avevano dato mandato all’intermediario di reinvestirli, purché rendessero, per poi riversarne i frutti.

Nella pronuncia la Corte spiega che il mandato a investire è un “contratto” in cui all’intermediario è dato di gestire e far fruttare le somme del cliente con obbligo di riversare al mandante i frutti percepiti. Tali frutti, contabilmente accreditati e riportati a capitale, sono da considerare redditi da capitale – ex lettera h), comma 1 dell’articolo 42 del Tuir – e devono essere dichiarati nell’anno di maturazione anche se non percepiti direttamente dal cliente (essendo capitalizzati e reinvestiti dal professionista con mandato a riscuoterli).
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