Anche per le società Ias recupero a tassazione Irap in sei quote costanti

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Una società, che dal 2005 si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali, non ha più ammortizzato l’avviamento iscritto in bilancio proprio in ottemperanza dello Ias 38. Fiscalmente, però, il contribuente ha dedotto extacontabilmente il valore dell’avviamento nei limiti di quanto previsto ai fini Ires dall’articolo 103, comma 3, del Tuir. Tale deduzione extracontabile ha rilevato anche ai fini Irap, fino al periodo d’imposta 2007. Considerando, però, che la deduzione Irap del costo dell’avviamento avviene extra contabilmente anche a partire dal periodo d’imposta 2008, la società istante chiede di sapere se deve, comunque, effettuare il recupero a tassazione in sei quote costanti dell’ammortamento dedotto extra contabilmente fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, come previsto ai fini Irap dalla Finanziaria 2008.

La Legge n. 244/2007, infatti, dopo aver abrogato le deduzioni extracontabili riportate nel quadro EC, ha previsto, sia ai fini Ires che Irap, la possibilità di tassare i disallineamenti fino al periodo d’imposta 2007, con conseguente riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali.

Secondo quanto disposto dall’articolo 51 della suddetta Legge, ai fini Irap, il riallineamento delle eccedenze pregresse dedotte extracontabilmente mediante il quadro EC del modello Unico, avviene in sei quote costanti a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. L’agenzia delle Entrate aveva già affrontato il discorso del recupero a tassazione Irap in sei quote costanti nella circolare n. 50/E/2008, precisando che il citato metodo deve essere effettuato anche con riferimento ai marchi e all’avviamento, la cui deducibilità continua ad essere ammessa extra contabilmente negli esercizi successivi al 2007. Le disposizioni di cui alla circolare n. 50/2008 trovano applicazione anche nei confronti dei contribuenti che adottano i criteri contabili internazionali nel bilancio d’esercizio. Cioè, non sono previste specifiche deroghe per i soggetti che utilizzano i criteri Ias per redigere il bilancio d’esercizio.

Conclude, così, la risoluzione n. 248/E del 17 settembre 2009: la società, che si è avvalsa della facoltà di redigere il bilancio d’esercizio secondo gli Ias, deve comunque assoggettare a tassazione in sei quote costanti l’ammontare complessivo dei componenti negativi relativi all’avviamento dedotti extra contabilmente dalla base imponibile Irap fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Ovviamente, per effetto del riallineamento, si genererà già dal 2008, un maggior valore fiscale dell’avviamento che rileverà ai fini della base imponibile Irap, su cui la società potrà dedurre le relative quote di ammortamento calcolate in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

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