Anche chi chiude a debito può presentare la dichiarazione Iva sganciata da Unico

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La possibilità è disposta con la circolare n. 1 del 25 gennaio 2011 emanata dall’agenzia delle Entrate: il documento prevede che indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d’imposta possano presentare la dichiarazione Iva entro il mese di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati Iva. È evidente che la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale Iva implica che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il 16 marzo.

In sostanza, si dà la possibilità di non comprendere la dichiarazione Iva in quella unificata a tutti i contribuenti, sanando la disparità che si era creata tra esonerati e non dalla comunicazione dati Iva.

Infatti, per adeguarsi alla normativa comunitaria - il termine per la presentazione della dichiarazione Iva, stabilito dai singoli Stati, non può superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale - fino ad ora era necessario presentare entro febbraio di ogni anno la comunicazione dei dati Iva sintetici relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente, una prima base di calcolo per la determinazione delle “risorse proprie” da versare al bilancio comunitario, poiché il termine del periodo fiscale ai fini Iva è fissato al 31 dicembre.

Dal momento che molte sono state le ipotesi di esonero dall’adempimento in oggetto si è creata una disparità di trattamento tra i contribuenti con posizione creditoria e quelli con un saldo a debito: a questi ultimi non era finora consentito di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente, di non trasmettere la comunicazione dati Iva.
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