Ammortizzatore sociale unico, chiarimenti Inps
Pubblicato il 15 giugno 2023
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Arrivano dall’Inps i necessari chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della nuova misura di sostegno, l’Ammortizzatore sociale unico, introdotto dall’art. 7 del D.L. n. 61/2023 (Decreto alluvione) per sostenere aziende e lavoratori del settore privato colpiti dalla tragica alluvione che ha interessato le regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023.
In particolare, nel messaggio n. 2215 del 14 giugno 2023 l’Istituto, facendo seguito a quanto illustrato con la circolare n. 53 dello scorso 8 giugno, si sofferma sui concetti di residenza nei territori alluvionati e sulla impossibilità di recarsi al lavoro da parte dei lavoratori, requisiti necessari ai fini dell’ottenimento dei benefici economici previsti dal Decreto alluvione.
Residenza nei territori alluvionati
Con riferimento al momento in cui i lavoratori subordinati del settore privato devono essere residenti, domiciliati o alle dipendenze di un'azienda che ha sede legale od operativa in uno dei territori alluvionati, l’Istituto chiarisce come lo stesso vada individuato nel 2 maggio 2023, considerato che il 1° maggio è un giorno festivo.
Impossibilità a recarsi al lavoro
Riguardo invece al concetto di “impossibilità a recarsi al lavoro”, l’Inps spiega che è sufficiente che la stessa riguardi anche solo un settore dell’azienda o una singola fase del processo produttivo.
NOTA BENE: l’Ammortizzatore sociale unico per tale fattispecie può essere richiesto dai datori di lavoro per un massimo di novanta giornate, da collocare nell’arco temporale che va dal 2 maggio 2023 al 31 agosto 2023.
Inoltre, l’accesso al sostegno economico è riconosciuto a prescindere dal fatto che l’attività lavorativa si svolga o meno all’interno dei territori alluvionati; in tal caso, l’Ammortizzatore sociale unico può essero richiesta dai datori di lavoro per un massimo di quindici giornate, sempre dal 2 maggio al 31 agosto 2023.
Domanda
Il file, compilato secondo il tracciato e le regole riportate nell’allegato n. 3 della circolare n. 53/2023 può essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.
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