Albo commercialisti: quando è possibile oscurare la residenza dell’iscritto

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Albo commercialisti: quando è possibile oscurare la residenza dell’iscritto

Con il Pronto Ordini n. 28/2025 del 16 aprile 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha risposto a un quesito posto dall’Ordine di Gorizia circa la possibilità di oscurare la residenza dell’iscritto nell’Albo, sebbene tale informazione sia tra quelle espressamente richieste dalla normativa vigente.

La questione affronta un delicato equilibrio tra trasparenza e pubblicità dell’Albo e tutela della privacy degli iscritti.

Funzione dell’Albo e principi normativi

L’Albo professionale ha una funzione pubblicistica: garantisce la trasparenza, la certezza legale e la rintracciabilità dei professionisti abilitati all’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto contabile. Ciò è sancito dall’art. 34, comma 6, del Dlgs. 139/2005, che elenca tra i dati da rendere pubblici:

  • Cognome e nome
  • Data e luogo di nascita
  • Residenza
  • Indirizzo degli studi professionali (anche telematico)
  • Data e numero di iscrizione
  • Titolo professionale e di studio
  • Ordine di appartenenza
  • Iscrizione al Registro dei revisori contabili (se presente)

Il legislatore richiede che l’Albo resti soggetto a un regime di pubblicità piena, per tutelare gli interessi degli utenti che intrattengono rapporti con i professionisti iscritti.

Tutela della privacy e limiti al trattamento dei dati

Sebbene la disciplina sul trattamento dei dati personali (GDPR e normativa italiana di recepimento) ponga importanti vincoli, essa non ha modificato il regime pubblicistico degli albi professionali.

Il trattamento dei dati da parte dell’Ordine avviene in forza di una base giuridica riconosciuta, e quindi senza necessità di consenso da parte dell’interessato, se:

  • È necessario per adempiere un obbligo legale
  • È richiesto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico

Tuttavia, ciò non esonera l’Ordine dal rispettare i principi di proporzionalità e minimizzazione del trattamento, evitando di diffondere dati che potrebbero ledere diritti e libertà dell’interessato senza giustificata necessità.

Orientamento del Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte chiarito che i dati obbligatoriamente previsti dalla legge per l’iscrizione all’Albo possono essere diffusi anche tramite Internet, ma:

  • L’Ordine ha il compito di valutare le modalità di diffusione più appropriate
  • È legittimo pubblicare parzialmente i dati, purché venga garantito un nucleo minimo informativo per l’identificazione e rintracciabilità dell’iscritto

Residenza e domicilio professionale: alternative giuridiche

Ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. d) del d.lgs. 139/2005, l’iscrizione all’Albo richiede alternativamente la residenza o il domicilio professionale nel circondario di competenza dell’Ordine.

Il domicilio professionale, secondo l’interpretazione consolidata del CNDCEC, corrisponde al luogo in cui il professionista esercita prevalentemente e stabilmente la propria attività.

Conclusioni del CNDCEC

Alla luce delle norme richiamate, con il P.O. n. 28/2025 il CNDCEC conclude che:

  • È possibile omettere la residenza dall’Albo, solo se viene pubblicato il domicilio professionale.
  • Se residenza e domicilio coincidono, il dato deve essere pubblicato, in quanto prevale l’interesse pubblico alla trasparenza rispetto all’interesse individuale alla riservatezza.

Gli Ordini territoriali possono quindi accogliere richieste di oscuramento della residenza, ma devono sempre garantire la pubblicazione di un indirizzo (di studio o domicilio professionale) che assicuri l’identificabilità dell’iscritto. La diffusione online deve comunque rispettare i principi del GDPR e le indicazioni del Garante.

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