Requisito del “domicilio professionale”. Accertamenti ODCEC
Pubblicato il 16 marzo 2019
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L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC), su invito del Consiglio Nazionale (CNDEC), sta per avviare una campagna di accertamento per verificare il mantenimento dei requisiti di iscrizione, quale il “domicilio professionale”, pena la cancellazione d’ufficio dall’Albo. Sul punto, il CNDEC ha riepilogato i tratti distintivi che integrano il requisito del “domicilio professionale”, partendo dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/2005 che individua l’obbligo di avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l’Ordine.
La notizia è stata comunicata dall’ODCEC, con l’informativa n. 22 del 15 marzo 2019.
Requisito del domicilio professionale, elementi distintivi
Alla luce della vigente normativa, il criterio di collegamento tra il professionista e l’Albo di riferimento è, alternativamente:
- la residenza;
- il domicilio professionale.
In altri termini, il legislatore ha voluto svincolare la facoltà di iscrizione dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali, sociali e familiari di una persona) rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività: ciò rileva in tutti quei casi in cui l’iscritto abbia la sede professionale in un luogo diverso da quello in cui questi risiede.
Cosa s’intende per domicilio professionale?
Secondo la giurisprudenza, per “domicilio professionale” deve intendersi la sede principale degli affari ed interessi del professionista, ovvero il luogo in cui questi esercita in modo stabile e continuativo la propria attività (in genere identificato con lo studio professionale).
Asserito che il “domicilio professionale” deve individuarsi nel luogo in cui l'iscritto esercita in modo prevalente la sua attività, il CNDCEC specifica ulteriormente che deve trattarsi di:
- altri luoghi ove questi possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività (devono ritenersi esclusi dal concetto giuridico di domicilio professionale).
In caso di trasferimento del professionista, questi sarà tenuto a trasferire anche la propria iscrizione nell'Albo dell'Ordine costituito nel luogo in cui risulta il nuovo domicilio professionale.
Come verificare il requisito del domicilio professionale?
Con riferimento alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale, l'Ordine dovrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell'attività professionale, sia quelli (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere "in modo inequivocabile” che l'iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.
In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell'ambito dei compiti di tenuta dell'Albo, essa può avvenire anche attraverso la richiesta all'iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt. 46 e 47 del Dpr. 445/2000, rese in sede di presentazione della domanda di iscrizione.
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