Al via l’aumento delle aliquote Irap per banche e assicurazioni
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 20 luglio 2011
Condividi l'articolo:
Il testo definitivo della manovra correttiva (Legge n. 111/2011, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 164 del 16 luglio) prevede per gli istituti di credito e per le altre società finanziarie un aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.
A seguito dell’introduzione del comma 1-bis al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata disposta una maggiorazione dell'Irap pari a 0,75 punti per banche e società finanziarie e a 2 punti percentuali per le assicurazioni. Le aliquote salgono, così, rispettivamente al 4,65% e 5,90% per le due tipologie di imprese. Con la conversione del decreto legge, inoltre, è stata fissata l’aliquota del 4,20% per le imprese che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Non è stato specificato cosa voglia intendersi per “imprese concessionarie”. Dunque, sembra che il dettato normativo si riferisca solo alle imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche.
Alle nuove aliquote si deve aggiungere anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,15%, che è stata studiata per le imprese che versano in deficit sanitario (Calabria, Campania, Molise).
In deroga alle norme previste dallo Statuto del contribuente, i suddetti aumenti decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge: 6 luglio, per le banche le assicurazioni e le società finanziarie; 17 luglio 2011, giorno di entrata in vigore della legge di conversione, per le imprese concessionarie.
Per le imprese che adottano il “metodo previsionale”, l’aumento, dunque, parte da subito e deve essere tenuto presente ai fini del calcolo dell’acconto Irap da versare nel 2011. Diversamente, per i contribuenti che adottano il “metodo storico”, la base di calcolo dell’acconto rimane l’imposta maturata per l’anno 2010.
Così, per quest’anno, l’acconto risulterà pari al 100% dell’imposta dovuta e andrà versato in due rate:
- il primo 40% dell’acconto totale, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo precedente;
- il restante 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta di riferimento.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: