Al via l’aumento delle aliquote Irap per banche e assicurazioni

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Il testo definitivo della manovra correttiva (Legge n. 111/2011, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 164 del 16 luglio) prevede per gli istituti di credito e per le altre società finanziarie un aumento dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive.

A seguito dell’introduzione del comma 1-bis al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stata disposta una maggiorazione dell'Irap pari a 0,75 punti per banche e società finanziarie e a 2 punti percentuali per le assicurazioni. Le aliquote salgono, così, rispettivamente al 4,65% e 5,90% per le due tipologie di imprese. Con la conversione del decreto legge, inoltre, è stata fissata l’aliquota del 4,20% per le imprese che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori. Non è stato specificato cosa voglia intendersi per “imprese concessionarie”. Dunque, sembra che il dettato normativo si riferisca solo alle imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche.

Alle nuove aliquote si deve aggiungere anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,15%, che è stata studiata per le imprese che versano in deficit sanitario (Calabria, Campania, Molise).

In deroga alle norme previste dallo Statuto del contribuente, i suddetti aumenti decorrono dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge: 6 luglio, per le banche le assicurazioni e le società finanziarie; 17 luglio 2011, giorno di entrata in vigore della legge di conversione, per le imprese concessionarie.

Per le imprese che adottano il “metodo previsionale”, l’aumento, dunque, parte da subito e deve essere tenuto presente ai fini del calcolo dell’acconto Irap da versare nel 2011. Diversamente, per i contribuenti che adottano il “metodo storico”, la base di calcolo dell’acconto rimane l’imposta maturata per l’anno 2010.

Così, per quest’anno, l’acconto risulterà pari al 100% dell’imposta dovuta e andrà versato in due rate:
 
- il primo 40% dell’acconto totale, entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’imposta relativa al periodo precedente;
- il restante 60%, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta di riferimento.
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