Agosto con sospensione dei termini processuali tributari

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In concomitanza dell’arrivo del mese di agosto, come puntualmente accade, viene decretata la sospensione dei termini processuali che include anche quelli che riguardano il contenzioso tributario.

Pertanto dal 1° al 31 agosto sono sospesi di diritto i termini processuali che torneranno a decorrere dal 1° settembre.

La sospensione riguarda:

  • i termini per proporre un ricorso (se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio viene differito alla fine del periodo di sospensione);
  • il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente;
  • i termini per impugnare le sentenze;
  • i termini per il deposito di documenti, di memorie e di brevi repliche;
  • i termini riguardanti l'istituto del reclamo/mediazione.

Invece, la notifica degli avvisi di accertamento, degli avvisi di liquidazione e delle cartelle di pagamento non sono toccati dalla sospensione.

Pagamento dei tributi

Per quanto riguarda gli adempimenti tributari, è ormai a regime lo spostamento al 20 agosto degli adempimenti fiscali e versamento dei tributi mediante F24 da effettuarsi dal 1° al 20 agosto (non è dovuta la maggiorazione).

Per quanto riguarda il pagamento delle somme dovute a seguito degli avvisi bonari, il collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016) ha disposto la sospensione dei 30 giorni previsti per il pagamento, dal 1° agosto al 4 settembre.

Allegati Links Anche in
  • eDotto.com – Edicola 24 luglio 2017 - Proroga dei versamenti d'imposta solo per i titolari di reddito d'impresa – Moscioni

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