Agevolazioni prima casa se i tre immobili riuniti non sono di lusso
Pubblicato il 20 dicembre 2017
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 154 del 19 dicembre 2017, interviene a chiarire che si può fruire delle agevolazioni ‘prima casa’ per l’acquisto di un nuovo immobile (nel caso esaminato, ai due preposseduti se ne doveva aggiungere un terzo acquistato), solo a due condizioni:
- che si proceda alla fusione delle unità immobiliari;
- che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.
Non osta alla fruizione, spiega la risoluzione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni 'prima casa'.
Infatti, come nel caso esaminato con la pregressa circolare n. 31 del 2010, le agevolazioni per l'acquisto non potevano essere richieste, in quanto:
- la contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell’atto di trasferimento, di altro immobile agevolato;
- l'immobile non era contiguo a quello preposseduto.
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