Agevolazioni per le imprese: analisi strategica e programmazione di fine anno
Pubblicato il 12 dicembre 2019
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Tra le valutazioni che gli imprenditori e le società sono chiamati ad effettuare a ridosso della chiusura dell’esercizio 2019, quindi entro la fine dell’anno, vi sono sicuramente quelle legate all’utilizzo delle agevolazioni fiscali. Queste ultime spesso hanno subito delle modifiche da un esercizio ad un altro, ad esempio con l’ampliamento del proprio ambito applicativo, o addirittura possono non essere state prorogate. Sarà pertanto, necessario tenere presente le caratteristiche di quelle agevolazioni che possono avere impatti sulla pianificazione fiscale e strategica di una azienda, anche relativamente ai modi e ai tempi per poter beneficiare degli incentivi stessi. Di seguito, nello specifico, analizzeremo il super e l’iper ammortamento, la tassazione agevolata per l’utilizzo di beni immateriali e le agevolazioni per la ricerca e lo sviluppo.
Super ammortamento
L’investimento in beni strumentali e la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende, sono due obiettivi prioritari dell’ormai noto piano “Industria 4.0”. In tale contesto, si inseriscono due incentivi, il super e l’iper ammortamento, relativi alla maggiorazione del costo di acquisizione di determinati beni al fine di aumentare la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione.
Il “decreto Crescita” (D.L. n. 34 del 30 aprile 2019) ha reintrodotto il super ammortamento per gli investimenti effettuati in beni materiali strumentali dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione al 2020 per i beni il cui ordine è stato accettato dal venditore entro la fine del 2019, ed è stato pagato un acconto almeno pari al 20%.
Il super ammortamento, introdotto dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) a favore di imprese e lavoratori autonomi, mira ad incentivare l’acquisto di beni strumentali “nuovi” e riconosce al soggetto beneficiario la possibilità di aumentare il costo del bene acquistato nella misura del 30%. Possono beneficiare del super ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, anche di nuova costituzione, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).
Per quanto riguarda i professionisti, l’agevolazione può essere applicata anche da persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Tuir e da associazioni professionali senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche, oltre dalle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della Legge 183/2011.
Sono esclusi dall’agevolazione i soggetti che si avvalgono del regime forfettario, ovvero che applicano il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo.
Alla luce di ciò, a fine anno sarà necessario verificare se esiste la possibilità e l’utilità nell’eseguire investimenti che consentano di accedere al beneficio, tenendo presente che:
- l’investimento dovrà essere eseguito entro il 31 dicembre 2019, con inclusione del primo semestre 2020, a condizione che entro la fine del 2019 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;
- rilevano per la corretta collocazione degli investimenti nell’intervallo temporale considerato dalla norma i criteri generali della consegna o spedizione;
- è importante anche l’entrata in funzione del bene ai sensi dell’articolo 102 del Tuir.
NB! - La consegna è condizione necessaria, ma non sufficiente, ai fini della fruizione del beneficio. Occorre infatti che entro fine 2019 vi sia l’effettiva immissione del bene nel ciclo produttivo. |
Iper ammortamento
Con l’iper ammortamento, viene riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisizione del 150% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo la logica del piano “Industria 4.0”, con lo scopo di favorire i processi di trasformazione tecnologica e innovazione delle imprese, e una maggiorazione del 40% se si aggiungono investimenti in beni immateriali strumentali.
Per beneficiare dell’iper ammortamento, è necessario, a seguito della proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2019, che il bene agevolabile si acquistato entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 ma, in quest’ultimo caso, è necessario che entro il 31 dicembre 2019:
- l’ordine sia stato accettato dal venditore;
- sia stato eseguito il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene stesso.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 4 del 30 marzo 2017, ha chiarito che, in caso di condizioni di obiettiva incertezza in merito all’interpretazione della norma, i soggetti che sono interessati a usufruire dell’incentivo in questione possono presentare un’istanza di interpello all’Agenzia stessa, al fine di poter ottenere una risposta riguardante la fattispecie concreta.
Se, invece, si tratta di verificare la riconducibilità dei beni tra quelli elencati nell’allegato A alla Legge 232/2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del ministero dello Sviluppo Economico limitandosi a conservarlo, senza presentare un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate.
Sono esclusi dall’agevolazione non solo i beni che non abbiano le caratteristiche indicate nell’allegato A alla legge di Bilancio 2017, ma anche i beni esclusi dal super ammortamento.
I beneficiari dell’iper ammortamento potranno anche usufruire di una maggiorazione del 40% del costo ammortizzabile di beni immateriali strumentali di cui all’allegato B della Legge di bilancio 2017.
Operativamente il beneficio comporta un incremento extracontabile del costo di acquisizione del bene (del 150% o del 40%), che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone di locazione finanziaria) fiscalmente deducibile.
Relativamente alla determinazione del costo degli investimenti agevolabili, la Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 chiarisce che tra gli oneri accessori di diretta imputazione sono da ricomprendere anche quelli relativi alle opere murarie necessarie per l’installazione di un macchinario presso il sito aziendale, quali per esempio, la realizzazione della piattaforma in cemento per l’installazione dei carrelli automatizzati per il funzionamento del magazzino automatico.
Le attrezzature e gli accessori che costituiscono dotazione ordinaria del bene agevolabile, di per sé non riconducibili ad alcuna delle categorie dei beni indicati nell’allegato A, invece, possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano “ordinaria dotazione” del cespite principale, quantificata dal ministero dello Sviluppo Economico nel limite del 5% del costo del bene principale che rileva agli effetti dell’iper ammortamento. In ogni caso, l’impresa potrà applicare l’iper ammortamento anche sulla parte eccedente tale limite purché, in sede di controllo, dimostri l’esistenza di elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell’agevolazione.
E’ bene tenere presente che il diritto al beneficio decade se interviene la cessione del bene o sia delocalizzato all’estero prima che sia decorso il termine di vigenza dell’agevolazione, salvo il caso in cui nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 232/2016;
- attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11 della Legge 232/2016.
La decadenza dal beneficio per mancata sostituzione obbliga il contribuente a operare, in sede di dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o delocalizzazione all’estero dei beni iper ammortizzati, una variazione in aumento per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta.
Il recupero si applica solo se l’ammortamento fiscale non è terminato nel momento in cui si verifica la cessione o il trasferimento.
Non si applicano né sanzioni né interessi, tuttavia ciò che era stato dedotto in più periodi d’imposta sarà tassato tutto in un’unica volta.
È stato, quindi, introdotto un periodo minimo di detenzione di durata pari agli anni di ammortamento risultanti dall’applicazione delle aliquote previste dal DM del 31 dicembre 1988.
A seguito di altri chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 8 del 10 aprile 2019, si evidenzia che tale procedura di recupero non si applica nel caso di beni ceduti nell’ambito di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda, viceversa vi rientrano quelli ceduti “singolarmente” a titolo oneroso, prescindendo dal luogo di destinazione.
In sede di pianificazione, l’imprenditore che vuole porre in essere investimenti rientranti nel beneficio dovrà tenere conto dei termini di accesso e, se volesse cedere un bene agevolato, dovrà necessariamente tenere conto delle conseguenze in termini di recupero.
Patent box per i beni immateriali
Il Patent box, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è un regime opzionale riservato ai soggetti titolari di reddito di impresa, i quali possono optare per un regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali. L’opzione si esercita per cinque esercizi sociali, con la possibilità di rinnovarla a scadenza.
L’opzione può essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, prescindendo dalla natura giuridica, dimensione o settore produttivo, purché si abbia il diritto di sfruttare economicamente il bene immateriale (brevetti industriali, software coperti da copyright, disegni, modelli, processi, formule) e siano svolta attività di ricerca e sviluppo individuate dall’articolo 8 del DM del 28 novembre 2017.
L’opzione viene esercitata nel modello Redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione dei redditi si riferisce.
Il contribuente che vuole beneficiare del Patent box, per l’utilizzo di beni immateriali realizzati nell’ambito di operazioni con società infragruppo o derivanti dalla loro cessione, dal periodo d’imposta 2019, dovrà darne notizia nel modello Redditi 2020 compilando la sezione del modello dedicata all’agevolazione in commento (quadro OP del modello Redditi SC e SP, quadro RS del modello Redditi PF).
L’incentivo assume una maggiore rilevanza rispetto al passato, in quanto è immediatamente fruibile non essendo più obbligatoria la presentazione dell’istanza di ruling.
L’imprenditore che vuole accedere all’incentivo, dovrà reperire la documentazione necessaria per attestare il possesso dei requisiti per ottenere la tassazione agevolata già a decorrere dal 2019.
Credito d’imposta per la ricerca e sviluppo
Con l’articolo 3 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013, sostituito dall’articolo 1, comma 35 della Legge 190/2014 e attuato con il DM 27 maggio 2015, è stato introdotto il bonus fiscale per le spese in ricerca e sviluppo.
L’incentivo, si sostanzia in un credito d’imposta il cui ammontare varia in funzione della tipologia di spesa sostenuta, nel limite di 10 milioni di euro annui, per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, a condizione che:
- la spesa complessiva per gli investimenti ammonti almeno a 30.000 euro;
- la spesa ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (o dalla data di costituzione nel caso di imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta).
Le attività di ricerca e sviluppo agevolabili consistono nella ricerca fondamentale, nella ricerca industriale e nello sviluppo sperimentale.
Da un punto di vista strettamente operativo, la percentuale individuata per la tipologia di spesa dovrà essere applicata sulla differenza tra:
- l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo per il quale si intende accedere al beneficio;
- la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione (o minor periodo di riferimento in caso di imprese di nuova costituzione).
Ai fini dell’utilizzo del credito, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, già con riferimento al credito maturato nel 2018, la possibilità di utilizzarlo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
In altri termini, per poter aver riconosciuto il credito in commento è necessario che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa risultino da un’apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (o da incaricare nel caso l’impresa non fosse obbligata per legge alla revisione).
Ai sensi del comma 11-bis dell’articolo 3 del D.L. 145/2013, ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta, devono redigere e conservare una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
Nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, la suddetta relazione:
- deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto;
- deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 27 dicembre 2000.
Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito di imposta per R&S è utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con il codice tributo 6857, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Nel caso in cui il credito di imposta non sia utilizzato, in tutto o in parte in tale periodo di imposta, l’ammontare residuo potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.
Al beneficio in commento si accede indicandolo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi, compilando il quadro RU, sia nel periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, sia nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.
Nel caso specifico bisognerà verificare l’esistenza dei requisiti per accedere al beneficio o la possibilità di porre in essere investimenti in tale senso considerando che è possibile beneficiare del credito per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020.
Utilizzo sostenibile ed efficiente delle risorse
In sede di pianificazione aziendale è opportuno tenere conto delle disposizioni previste all’art. 26 del “Decreto Crescita”, il quale, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, ha previsto l’erogazione di contributi alle spese che le imprese sostengono per progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.
I beneficiari sono le imprese e i centri di ricerca che alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
- sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
- operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
- non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
I progetti di ricerca e sviluppo agevolabili devono:
- essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a 500.000 e non superiori a 2.000.000 di euro;
- avere una durata non inferiore a 12 e non superiore a 36 mesi;
- prevedere attività di ricerca e sviluppo strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
Quadro Normativo |
Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 |
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