Agenzia Entrate, ribaditi i requisiti per iscriversi agli elenchi dei beneficiari del 5 per mille

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Con la circolare n. 56/E del 10 dicembre, l’agenzia delle Entrate offre dei chiarimenti in merito ai soggetti destinatari del 5 per mille dell’Irpef.

Le delucidazioni si sono rese necessarie a seguito di alcune obiezioni che sono emerse in sede di controllo delle autocertificazioni rilasciate e delle erogazioni già avvenute.

In particolare, sono due i temi approfonditi:

- l’individuazione degli enti riconducibili fra le associazioni e fondazioni riconosciute che operano in uno dei settori indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

- la cessazione dell’attività da parte degli enti destinatari della quota del cinque per mille ovvero dell’attività che dà diritto al beneficio.

Dunque, la circolare ripercorre i requisiti che le associazioni e le fondazioni riconosciute devono possedere per poter ottenere il contributo. Nello specifico, per iscriversi negli elenchi dei beneficiari occorre: avere la personalità giuridica, operare senza scopo di lucro e operare negli specifici settori dell’assistenza sanitaria, della beneficienza,dell’istruzione, dello sport ecc (Dlgs 460/1997, art 10). Le citate attività devono essere svolte in via esclusiva o prevalente, attraverso la verifica degli statuti, in cui devono essere elencate non in modo marginale.

Pertanto, si precisa che ai fini dell’accesso al beneficio del cinque per mille:

a) nell’atto costitutivo o nello statuto devono essere indicate le attività che l’ente svolge nei settori stabiliti dalla norma;

b) le attività in argomento, ancorché non prevalenti, non devono, tuttavia, avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell’ente;

c) l’esplicita previsione statutaria deve trovare riscontro in concreto nell’attività effettivamente svolta.

Sono esclusi, invece, dal beneficio gli enti associativi non riconosciuti o con personalità giuridica di diritto pubblico. Il diritto alla ripartizione si perde se cessa l’attività da parte dell’ente prima dell’erogazione o in caso di cessazione della specifica attività che dà diritto al beneficio. Le somme che sono state già erogate, in assenza o dopo la perdita dei requisiti, devono essere restituite. La perdita del beneficio si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2006.
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