Ace: nuove disposizioni attuative sugli errori contabili. Chiarimenti Assonime
Pubblicato il 12 giugno 2018
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Per Assonime la rettifica “a sfavore” del reddito d’impresa effettuata tramite dichiarazioni integrative, che si effettuano dopo aver rilevato errori contabili di un certo rilievo, può incrementare la base di calcolo dell’Ace (Aiuto alla crescita economica).
Nella circolare n. 13 dell’11 giugno 2018, l’Associazione fra le società italiane per azioni analizza – alla luce dei prossimi impegni dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2017 – le questioni ancora aperte sull’Ace, dopo che il Dm 3 agosto 2017 ha effettuato una revisione delle disposizioni attuative in materia.
Si ricorda che l’Aiuto alla Crescita Economica è una misura agevolativa che consente di dedurre dal reddito complessivo netto il rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello risultante alla chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Novità Ace
Il citato decreto ministeriale del 3 agosto 2017, emanato in attuazione dell'articolo 13-bis del DL n. 244 del 30/12/2016, ha introdotto alcune novità sul regime Ace, che devono trovare prima applicazione proprio in occasione della prossima scadenza dei versamenti dovuti a titolo di saldo dell'IRES relativa al 2017, oltre che di quelli concernenti l'acconto IRES dovuto per il 2018.
Tale provvedimento, infatti, ha attuato il coordinamento dei nuovi criteri contabili introdotti dal Dlgs n. 139/2015 per le imprese ITA GAAP con il regime ACE. Ciò ha richiesto anche la revisione, per motivi di coerenza, di varie disposizioni in tema di Ace che riguardano invece i soggetti IAS/IFRS adopter, oltre che cambiamenti trasversali per tutte le imprese in materia di Ace, come - per esempio - quelli riguardanti le disposizioni antielusive di cui all’articolo 10 del decreto.
Tutto ciò si è tradotto in una modifica di vari aspetti dell’originario regime Ace, con riflessi evidenti anche per ciò che riguarda la determinazione del reddito d’impresa a partire proprio dal periodo d’imposta 2017.
Assonime cerca di fare chiarezza su alcune questioni ancora dubbie, anche se – in assenza di una posizione esplicita – auspica un pronto intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate tramite una circolare organica, che evidenzi, una volta per tutte, l’orientamento del Fisco sulla materia.
Errori contabili, come incidono sulla determinazione della base di calcolo dell’Ace
Uno degli aspetti analizzati da Assonime è quello relativo agli errori contabili e al modo in cui gli stessi possono dar luogo ad effetti favorevoli ai fini Ace.
Un orientamento della dottrina ripreso da Assonime è quello secondo il quale agli effetti della correzione dell’errore, se rilevante (per esempio, dichiarazione a sfavore nel caso di imputazione ex post di un ricavo di competenza o di eliminazione ex post di un costo non di competenza), faccia seguito un effetto di segno contrario ai fini Ace per tenere conto degli effetti positivi che si sarebbero registrati sul patrimonio netto nell’ipotesi in cui il ricavo fosse stato iscritto fin dall’origine oppure il costo non iscritto dall’origine.
Assonime ritiene che in caso di effetto positivo quest’ultimo dovrebbe aversi non solo nel caso in cui è la società a correggere l’errore, ma anche quando il maggior ricavo o il minor costo vengano riconosciuti in sede di accertamento.
Infatti, si legge nella circolare 13/2018 che se a seguito della rilevazione di errori contabili di un certo rilievo si effettua una rettifica “a sfavore”, mediante dichiarazioni integrative, questa rettifica può dar luogo ad effetti favorevoli ai fini Ace.
Assonime evidenzia anche come molte volte le imprese possono rinunciare a presentare la dichiarazione integrativa Ace “a favore” (essendo questa una loro facoltà), non avendo interesse, per motivi gestionali, a produrre dichiarazioni rettificative, accontentandosi di incrementare la base Ace solo nel caso in cui la correzione venga rilevata in bilancio.
In questo caso, se l'errore è rilevato dall'Ufficio in sede di accertamento l'impresa dovrebbe essere legittimata a richiedere il rimborso della maggiore Ires versata a causa della mancata considerazione della deduzione Ace.
Nella circostanza opposta, ossia di correzione a proprio favore dell'Ires, si potrebbe determinare una minore base Ace derivante dalla correzione e potrebbe sorgere il dubbio circa l'applicazione o meno delle sanzioni relative alla maggiore Ace di cui l'impresa ha fruito.
Assonime auspica – alla luce delle novità attuative introdotte dal Dm 3 agosto 2017 – che anche alla rilevazione degli errori contabili per ciò che riguarda l’Ace possa applicarsi la clausola di salvaguardia, che fa salvi i comportamenti pregressi. Cosicché, per la correzione “a favore” l’impresa non dovrebbe incorrere nelle sanzioni.
- eDotto.com – Edicola del 27 ottobre 2017 - Agevolazione Ace Nuova disciplina antielusiva dal 2018 – Moscioni
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