Accordo Italia – Moldova: l'INPS spiega cosa cambia per le pensioni
Pubblicato il 01 ottobre 2025
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L'INPS, con la circolare n. 131 del 30 settembre 2025, dà attuazione all’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, firmato a Roma il 31 ottobre 2024, ratificato con la legge n. 98 del 23 giugno 2025 (G.U. n. 150/2025) ed entrato in vigore il 1° settembre 2025 insieme alla relativa Intesa amministrativa.
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, cessa l’applicazione del precedente Accordo bilaterale del 2021, ratificato con Legge n. 94/2023, e pertanto le disposizioni applicative della circolare INPS n. 28/2024 e del messaggio n. 2745/2024 non trovano più applicazione.
Campo di applicazione
Materiale
L’Accordo si applica, per la parte italiana:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti dell’AGO, dei regimi speciali e sostitutivi, della Gestione separata e della Gestione pubblica;
- alle rendite e prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale.
Restano escluse: assegno sociale, prestazioni non contributive e miste a carico della fiscalità generale (Circ. INPS n. 131/2025, par. 1.1).
Per la Moldova, rientrano nel campo di applicazione le seguenti prestazioni:
- pensione per limite d’età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.
Restano escluse le pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite d’età e agli assegni sociali..
Personale
L’Accordo si applica a cittadini, superstiti, rifugiati, apolidi e loro familiari, secondo il principio di parità di trattamento.
Legislazione applicabile
Il principio cardine è la territorialità (art. 6), con deroghe per:
- lavoratori distaccati e autonomi (max 24 + 24 mesi);
- personale viaggiante e marittimo;
- diplomatici, consolare e personale di PA;
- personale domestico al servizio delle missioni (opzione entro 3 mesi).
È prevista inoltre la possibilità di deroghe ad hoc da parte delle Autorità competenti per singoli casi.
Totalizzazione internazionale
Le istituzioni dei due Stati devono sommare i periodi assicurativi non sovrapposti per consentire l’accesso al diritto a pensione. La totalizzazione è ammessa solo con un minimo di 52 settimane.
Si procede alla totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi solo nel caso in cui il diritto alla prestazione non sia perfezionato con i periodi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati.
Pensioni in regime nazionale e internazionale
In regime nazionale, ciascuno Stato eroga la pensione con i propri soli periodi assicurativi anche nel caso in cui l’assicurato abbia diritto a una pensione in regime internazionale nell’altro Stato contraente..
In regime internazionale, il richiedente una prestazione pensionistica che non perfezioni il diritto a pensione sulla base dei soli periodi assicurativi maturati in base alla legislazione di uno dei due Stati contraenti può, in applicazione dell’Accordo, totalizzare i periodi non sovrapposti maturati in base alla legislazione dell’altro Stato. Tali periodi sono valorizzati alla stregua degli analoghi periodi completati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione, come se fossero maturati in quest’ultimo Stato. La totalizzazione internazionale trova applicazione solo a condizione che l’assicurato possa fare valere un periodo assicurativo minimo di 52 settimane.
Le pensioni in regime internazionale vengono calcolate secondo le regole del pro-rata.
Se ci sono periodi di assicurazione (o equivalenti) che si sovrappongono tra due Stati, vengono conteggiati una sola volta ai fini della totalizzazione internazionale.
I periodi di assicurazione inferiori a un anno (52 settimane) che non consentono l’applicazione dell’istituto della totalizzazione internazionale e non possono dare luogo ad alcun diritto a pensione in base alla legislazione dello Stato in cui sono maturati, sono utilizzati dall’altro Stato contraente sia ai fini del perfezionamento del diritto sia per il calcolo della misura della pensione secondo la legislazione di detto Stato.
Procedura amministrativa
Le domande presentate in uno Stato valgono come presentate anche all’altro (art. 21). Sono stati predisposti formulari bilingue IT/MD per domanda, carriera assicurativa, decisioni e ricorsi.
Disposizioni transitorie e finali
Le prestazioni possono essere riconosciute anche per eventi verificatisi prima del 1° settembre 2025, purché la decorrenza non sia anteriore a tale data.
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