Accordo Inps e Repubblica di Moldova. Niente totalizzazione dei periodi assicurativi

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Accordo Inps e Repubblica di Moldova. Niente totalizzazione dei periodi assicurativi

Pubblicata dall’Inps la circolare n. 28 del 2 febbraio 2024 sull’Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale del 18 giugno 2021, ratificato con la legge 11 luglio 2023, n. 94 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2023.

L’Accordo, pur non prevedendo la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, disciplina la presentazione delle domande di pensione in regime nazionale presso l’Inps e la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), istituzione moldava competente.

Campi di applicazione

Ambito oggettivo

Dal punto di vista oggettivo, l’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, la pensione di vecchiaia, quella ai superstiti e le prestazioni d’invalidità derivate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo si applica invece:

  • alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’Ago, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’Inps;
  • alle rendite e alle altre prestazioni Inail.

Tema principale dell’Accordo, dunque, è l’esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate da Inps e Inail.

Mentre, infatti, la normativa italiana già prevede l’esportabilità delle prestazioni, l’Accordo consente l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione nazionale della Repubblica di Moldova.

Per quanto riguarda la legislazione di sicurezza sociale italiana, l’Accordo non si applica all’assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all’integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.

Ne deriva che l’integrazione al minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili nella Repubblica di Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l’Accordo ma la normativa italiana di riferimento.

Ambito soggettivo

Il campo di applicazione soggettivo dell’Accordo comprende le persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute in base alla legislazione nazionale di una o di entrambe le Parti, nonché i loro familiari e superstiti.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

Tenuto conto che l’Accordo non prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, continua a trovare applicazione l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a norma del quale in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita (pari, per il biennio 2023-2024, a 67 anni), anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione.

Domande di prestazioni pensionistiche: come fare

Le domande di pensione italiane devono essere presentate all'Inps utilizzando il canale telematico, e sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale di Perugia per i soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia.

Per gli iscritti alla Gestione pubblica resta confermato il criterio che prevede la gestione delle domande da parte della struttura territoriale cui fa capo l’ultimo ente datore di lavoro dell’iscritto.

Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia al CNAS per il tramite delle strutture territoriali Inps che provvederanno a trasmetterle unitamente ai documenti allegati.

Pagamento delle prestazioni e recupero degli indebiti

Le Istituzioni dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L’Istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione indebita può inoltre chiedere a quella dell’altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l’importo non dovuto o pagato in eccesso.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche moldave pervenuti alle Strutture territoriali competenti dovranno essere tempestivamente trasferiti all’Istituzione moldava competente.

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni pensionistiche italiane presentati da residenti nella Repubblica di Moldova possono essere presentati utilizzando anche un canale diverso da quello telematico, per il tramite dell’Istituzione moldava CNAS.

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