Accordi per l’innovazione, nuove regole per la ridefinizione delle procedure

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Accordi per l’innovazione, nuove regole per la ridefinizione delle procedure

Con il decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 a firma del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, viene attuata la riforma dello strumento degli Accordi per l’innovazione, per cui è prevista dal Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza una dotazione finanziaria di 1 miliardo di euro.

Il provvedimento, che è attualmente alla registrazione della Corte dei Conti, ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal Decreto MISE 24 maggio 2017 in favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.

Gli Accordi citati devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Accordi di sviluppo, soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane e che presentano progetti, anche in forma congiunta tra loro, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole loro miglioramento tramite lo sviluppo delle tecnologie definite dal programma “Orizzonte Europa”:

  • Tecnologie di fabbricazione

  • Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche

  • Tecnologie abilitanti emergenti

  • Materiali avanzati

  • Intelligenza artificiale e robotica

  • Industrie circolari

  • Industria pulita a basse emissioni di carbonio

  • Malattie rare e non trasmissibili

  • Impianti industriali nella transizione energetica

  • Competitività industriale nel settore dei trasporti

  • Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili

  • Mobilità intelligente

  • Stoccaggio dell’energia

  • Sistemi alimentari

  • Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia

  • Sistemi circolari

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al MiSE.

A seguito della valutazione positiva dei progetti si potrà procedere alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero stesso, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di R&S.

Accordi di sviluppo, agevolazioni per le imprese

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

  • il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

  • il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese, nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia ed ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Necessario definire l’Accordo per l’innovazione tra il MiSE e i soggetti proponenti

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal DM 31 dicembre 2021 è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata e se le valutazioni istruttorie si concludono con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

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