Credito d'imposta formazione giovani agricoltori: a chi e quanto spetta

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Il decreto del ministero della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 1° aprile 2025 rappresenta una grossa opportunità per favorire la formazione manageriale nel settore agricolo.

Tale misura si inserisce peraltro in un più ampio disegno normativo volto a incentivare la nascita, lo sviluppo e la competitività delle imprese agricole condotte da giovani, sostenendo nello specifico l'acquisizione di competenze gestionali e imprenditoriali attraverso percorsi formativi qualificati.

La disciplina del credito d’imposta si fonda giuridicamente sull’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36, recante Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”, che ha introdotto una serie di agevolazioni specificamente rivolte agli imprenditori agricoli under 41.

Vediamo nello specifico di che si tratta.

Finalità e ambito di applicazione della legge n. 36/2024

La legge n. 36/2024 è parte integrante delle politiche strutturali per il rinnovamento e il rilancio del comparto agricolo nazionale, con particolare attenzione alla valorizzazione del capitale umano giovanile.

Il legislatore ha infatti riconosciuto che il ricambio generazionale e l’innalzamento delle competenze tecniche e gestionali costituiscono elementi determinanti per garantire la sostenibilità, la competitività e l’innovazione delle imprese agricole italiane nel contesto europeo.

L’articolo 6, in particolare, prevede la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute dai giovani imprenditori agricoli nell’anno 2024 per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione aziendale.

Il decreto MASAF n. 148926 del 2025: attuazione dell’art. 6, comma 2

L’articolo 6, comma 2, della legge n. 36/2024 ha demandato al ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative, dei criteri di accesso e delle procedure operative necessarie per l'effettiva fruizione dell’agevolazione.

Il decreto, come detto in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale, ha dato concreta attuazione a tali disposizioni, specificando:

  • i requisiti soggettivi per l’accesso al beneficio (tra cui l’età e la data di avvio dell’attività agricola);
  • le tipologie di spese ammissibili (formazione, viaggi, soggiorni connessi);
  • le modalità di documentazione e tracciabilità delle spese;
  • la procedura di comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate per la richiesta del credito;
  • le regole di compensazione, cumulabilità e controllo.

Conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato: regolamenti “de minimis

Il credito d’imposta in esame si configura come un aiuto di Stato e, in quanto tale, è soggetto alla disciplina comunitaria contenuta negli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

A tal fine, il decreto esplicita che l’intervento si colloca nel regime di aiuti “de minimis”, ossia quelle forme di sostegno pubblico ritenute di entità limitata e, quindi, non soggette a notifica preventiva alla Commissione europea.

Il decreto MASAF richiama in particolare i seguenti regolamenti comunitari.

  • Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • Regolamento (UE) n. 2023/2831, relativo all’applicazione del regime “de minimis” a livello generale, entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 e destinato a sostituire progressivamente i precedenti regimi settoriali.

L’erogazione del credito d’imposta avverrà nel rispetto dei limiti massimi triennali previsti dalla normativa europea, attualmente pari a:

  • 25.000 euro per gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
  • 300.000 euro per quelli in regime generale.

L’applicazione di tali regolamenti è fondamentale per garantire la trasparenza, il controllo e la cumulabilità degli aiuti concessi e per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza nel mercato unico europeo.

A tal fine, tutte le agevolazioni concesse saranno registrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei sistemi informativi SIAN e SIPA, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.

Beneficiari e importo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per la formazione dei giovani agricoltori, introdotto dall’art. 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36 e disciplinato nel dettaglio dal decreto MASAF n. 0148926 del 1° aprile 2025, è destinato a sostenere le spese sostenute nel corso del 2024 per la partecipazione a corsi di formazione sulla gestione dell’azienda agricola.

Vediamo di seguito i requisiti soggettivi di accesso al beneficio e le caratteristiche economiche dell’agevolazione, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Requisiti soggettivi

Per accedere al contributo i beneficiari devono possedere precisi requisiti anagrafici, temporali e professionali, cumulativamente indicati all’art. 2 del decreto attuativo.

L’agevolazione è espressamente rivolta a giovani imprenditori agricoli che abbiano intrapreso l’attività in tempi recenti e che siano effettivamente impegnati nella conduzione diretta di un’impresa agricola.

1. Requisito anagrafico: età compresa tra 18 e 40 anni non compiuti

Il decreto stabilisce che possono beneficiare dell’agevolazione solo i soggetti di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni, con riferimento al momento in cui la spesa viene sostenuta.

Questo requisito è stato introdotto per delimitare con precisione la platea dei giovani imprenditori agricoli, in coerenza con gli obiettivi della legge n. 36/2024, che mira a favorire l’insediamento stabile dei giovani nel settore agricolo e garantire una continuità generazionale.

2. Requisito temporale: inizio dell’attività agricola dal 1° gennaio 2021

Il secondo vincolo previsto riguarda la data di avvio dell’attività agricola. Possono beneficiare del credito d’imposta solo i soggetti che:

  • abbiano avviato l’attività imprenditoriale a partire dal 1° gennaio 2021;
  • risultino in possesso di una posizione attiva come imprenditori agricoli all’atto della richiesta dell’agevolazione.

3. Inquadramento giuridico richiesto

Dal punto di vista giuridico, il beneficio è riservato a coloro che rivestono lo status di “imprenditore agricolo”, come definito dall’articolo 2135 del codice civile, a norma del quale: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.»

L’inquadramento civilistico è perciò rilevante ai fini dell’ammissibilità, poiché esclude i soggetti che svolgono attività agricole in forma occasionale o residuale, nonché gli enti o le società che non operano in forma imprenditoriale diretta. È quindi necessario che:

  • il giovane sia titolare o contitolare di un’impresa agricola (individuale o societaria);
  • l’attività agricola sia esercitata in via principale e continuativa;
  • vi sia regolare iscrizione al Registro delle Imprese e alle banche dati di settore (es. SIAN).

Importo e natura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. L’ammissibilità della spesa è subordinata a:

  • pagamenti tracciabili (tramite conto corrente intestato al beneficiario);
  • attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore del corso;
  • riferimento esplicito alla gestione dell’impresa agricola come tematica formativa.

Questa alta percentuale di copertura delle spese ha lo scopo di abbattere significativamente il costo effettivo della formazione, incentivando la partecipazione attiva dei giovani agricoltori a percorsi professionalizzanti.

Massimale individuale: 2.500 euro per beneficiario

Indipendentemente dall’ammontare complessivo delle spese sostenute, ciascun soggetto può beneficiare del credito d’imposta fino a un massimo di euro 2.500.

Questo massimale:

  • rappresenta il tetto massimo concedibile per beneficiario;
  • include anche le eventuali spese accessorie ammesse (es. trasporto, soggiorno);
  • si applica una sola volta per le spese sostenute nel 2024, senza possibilità di richiesta plurima.

L’adozione di un tetto per beneficiario consente di razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche disponibili e garantire un’equa distribuzione del beneficio tra i richiedenti.

Il decreto fissa anche un limite massimo complessivo di spesa pubblica pari a 2.000.000 euro per l’anno 2024. Tale vincolo è finalizzato a:

  • contenere l’impatto finanziario della misura sul bilancio statale;
  • calibrare l’intensità dell’agevolazione in relazione al numero delle richieste effettivamente pervenute.

Spese ammissibili

Il credito d’imposta riconosce un contributo pari all’80% delle spese sostenute nel corso dell’anno 2024 per attività formative finalizzate all’acquisizione di competenze gestionali e imprenditoriali nel settore agricolo.

Perché tali spese siano effettivamente agevolabili, è necessario che rispettino precise categorie tematiche, limiti quantitativi e requisiti di tracciabilità e documentazione, così come dettagliato all’articolo 3 del decreto.

Nel caso in cui l’ammontare totale dei crediti d’imposta richiesti superi il limite complessivo stanziato, l’Agenzia delle Entrate provvederà a ridurre proporzionalmente l’importo riconosciuto a ciascun beneficiario. In tal senso, sarà determinata una percentuale di riparto, da applicare all’importo richiesto, secondo quanto previsto all’articolo 4 del decreto.

1. Formazione in ambito gestionale

Il decreto individua espressamente le categorie di spesa che rientrano nell’agevolazione. Queste devono essere tutte orientate all’acquisizione di competenze attinenti alla gestione dell’azienda agricola. In particolare, sono agevolabili:

a) Corsi di formazione

Sono ammesse le spese relative alla partecipazione a corsi, workshop o percorsi formativi strutturati erogati da enti qualificati, con programmi specifici sul management agricolo, come:

  • amministrazione e contabilità dell’impresa agricola;
  • marketing agroalimentare;
  • gestione delle risorse umane e organizzazione aziendale;
  • pianificazione economico-finanziaria;
  • digitalizzazione dei processi aziendali;
  • sostenibilità e certificazioni ambientali.

b) Seminari e conferenze

Rientrano tra le spese ammissibili anche le quote di iscrizione a seminari e conferenze a contenuto formativo, purché connesse a tematiche direttamente collegate alla gestione e allo sviluppo dell’impresa agricola. L’obiettivo è incentivare il confronto con esperti del settore e l’aggiornamento continuo.

c) Attività di coaching

Il decreto include tra le spese agevolabili anche gli importi versati per servizi di coaching individuale o di gruppo, erogati da professionisti o enti specializzati. Tali attività devono essere orientate a migliorare le competenze decisionali, la leadership imprenditoriale e la capacità di pianificazione strategica del beneficiario.

NOTA BENE: in tutti i casi, la connessione tra il contenuto dell’attività formativa e la gestione aziendale agricola deve essere esplicita, documentabile e coerente con gli obiettivi dell’agevolazione.

Spese accessorie ammissibili: viaggio e soggiorno

Oltre alle spese dirette per la formazione, il decreto riconosce la possibilità di includere nel credito anche le spese accessorie necessarie alla partecipazione ai corsi. In particolare, sono agevolabili le spese di viaggio e soggiorno, purché direttamente connesse all’attività formativa e sostenute nel rispetto dei limiti previsti.

Limite di copertura per le spese accessorie

Le spese per trasporti, pernottamenti e pasti possono essere considerate ammissibili fino a un massimo del 50% dell’importo complessivo delle spese agevolabili (cioè dell'importo su cui si calcola l’80% di credito).

Esempio:

  • se il totale delle spese formative documentate è di 2.000 euro, le spese per viaggio e soggiorno potranno essere riconosciute al massimo per 1.000 euro;
  • il totale delle spese ammissibili sarà quindi pari a 3.000 euro (2.000 per formazione + 1.000 accessorie);
  • su tale somma, si applicherà il credito d’imposta dell’80%, entro il limite massimo di 2.500 euro per beneficiario.

NOTA BENE: è fondamentale che le spese accessorie siano coerenti con il periodo e la località dell’attività formativa, ed eventualmente accompagnate da una relazione giustificativa o da evidenze documentali che ne dimostrino la connessione diretta.

Requisiti documentali

L’accesso al beneficio è subordinato alla dimostrazione oggettiva e tracciabile delle spese sostenute. A tal fine, il decreto stabilisce una serie di obblighi documentali a carico del beneficiario, pena la non ammissibilità del credito.

a) Fatture e tracciabilità dei pagamenti

Tutte le spese sostenute devono essere supportate da fatture o ricevute fiscali intestate al beneficiario del credito. Inoltre, è obbligatorio che i pagamenti:

  • siano effettuati esclusivamente tramite conti correnti intestati al beneficiario;
  • avvengano con modalità tracciabili (es. bonifico bancario, carta di credito, altri strumenti elettronici);
  • consentano una immediata riconducibilità del pagamento alla relativa fattura.

Non sono ammessi pagamenti in contanti o effettuati da terzi. La tracciabilità garantisce trasparenza e facilita i successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

b) Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore

Per ogni attività formativa svolta, è necessario allegare un attestato di frequenza rilasciato dall’ente formatore. Tale documento deve contenere almeno:

  • i dati anagrafici del partecipante;
  • il titolo del corso/seminario e la sua durata;
  • le date di svolgimento;
  • una dichiarazione che attesti l’effettiva partecipazione;
  • la firma del legale rappresentante dell’ente formatore.

L’attestato costituisce un elemento fondamentale per comprovare la reale fruizione del servizio formativo e rappresenta un presupposto essenziale per il riconoscimento dell’agevolazione.

Come e quando fare la domanda

Per ottenere il credito d’imposta previsto per le spese di formazione dei giovani imprenditori agricoli, il decreto MASAF n. 0148926 del 2025 stabilisce una procedura chiara, articolata in più fasi. Essa comprende:

  • la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2024;
  • la determinazione dell’importo effettivamente fruibile, nel rispetto del limite di spesa complessivo;
  • la compensazione del credito mediante modello F24, secondo tempistiche e modalità specifiche.

Per accedere all’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono trasmettere una comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.

La comunicazione, fissata al 25 agosto 2025 con termine finale al 24 settembre 2025, va effettuata tramite il modello approvato il 24 lugllio 2025.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione dovrà riportare:

  • i dati identificativi del beneficiario;
  • l’importo complessivo delle spese sostenute e documentate;
  • l’ammontare del credito teoricamente spettante (80% delle spese, fino a 2.500 euro);
  • le informazioni relative ai corsi seguiti e alla documentazione a supporto.

Comunicazioni sostitutive e rinunce: modificare o annullare la richiesta

Durante la finestra temporale di trenta giorni, i soggetti interessati possono gestire eventuali variazioni o revoche della propria richiesta, sempre tramite il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.

È possibile:

  • inviare una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. In questo caso, sarà considerata valida solo l’ultima trasmessa entro il termine;
  • presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Questa flessibilità è stata introdotta per consentire eventuali rettifiche in caso di errori, aggiornamenti delle spese sostenute o valutazioni sopraggiunte.

Una volta scaduto il termine per la trasmissione delle comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate calcolerà l’ammontare complessivo dei crediti richiesti da tutti i soggetti e verificherà il rispetto del limite di spesa previsto dal decreto, pari a 2 milioni di euro per il 2024.

Meccanismo di ripartizione

  • Se la somma dei crediti richiesti non supera il plafond disponibile, ciascun beneficiario potrà fruire dell’intero importo comunicato (100% del credito teorico).
  • Se, invece, le richieste eccedono il limite di spesa, l’importo spettante sarà ridotto proporzionalmente.

La percentuale definitiva di fruizione sarà stabilita con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta: compensazione tramite modello F24

Una volta determinato l’importo fruibile, il beneficiario potrà utilizzare il credito esclusivamente in compensazione, secondo quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite il modello F24, da presentare:

  • esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
  • indicando il codice tributo che sarà definito con apposita risoluzione ministeriale;
  • senza superare l’importo massimo fruibile comunicato dall’Agenzia, pena lo scarto dell’operazione.

Decorrenza

Il credito potrà essere utilizzato a partire:

  • dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale effettiva;
  • e comunque non prima della data di conclusione del corso di formazione.

È fondamentale che il corso sia stato completato e la documentazione necessaria (fatture e attestati di frequenza) sia completa e conforme.

Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto e dall’art. 6, comma 1, della legge n. 36/2024, il credito d’imposta può essere fruito fino al secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

Nel caso delle spese sostenute nel 2024:

  • il credito potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre 2026;
  • eventuali importi non utilizzati entro tale termine andranno persi e non potranno più essere recuperati.

Obblighi dichiarativi: indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi

Come previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto attuativo, il credito d’imposta deve essere obbligatoriamente indicato nella dichiarazione dei redditi del beneficiario.

In particolare:

  • il credito deve essere riportato nel modello Redditi (ex UNICO) relativo all’anno d’imposta in cui è stata presentata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
  • l’indicazione deve essere ripetuta anche nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi successivi, fino a completo utilizzo del credito.

Ad esempio, se la comunicazione è presentata nel 2025 per spese sostenute nel 2024, il credito dovrà essere indicato nel modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025) e in quelli successivi, fino all’azzeramento del credito residuo.

L’omessa indicazione può costituire irregolarità formale e, in caso di controlli, comportare richieste di chiarimenti o rettifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Registrazione del credito nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

In quanto misura rientrante nel regime degli aiuti di Stato in regime “de minimis”, il credito d’imposta è soggetto agli obblighi di tracciabilità e trasparenza previsti dalla normativa nazionale ed europea e dunque viene registrato in modo strutturato attraverso due livelli di adempimento:

  • A cura del MASAF: il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è responsabile della registrazione del regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché nei registri di settore SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIPA (Sistema Informativo della Pesca e Acquacoltura), ai sensi del DM 31 maggio 2017, n. 115.
  • A cura dell’Agenzia delle Entrate: l’Agenzia provvede invece alla registrazione degli aiuti individuali concessi, ovvero dell’effettiva fruizione da parte del singolo beneficiario.

Tale registrazione consente il monitoraggio centralizzato degli aiuti concessi, il rispetto dei limiti cumulativi previsti a livello UE, l’accessibilità dei dati per finalità di trasparenza e controllo.

Cumulabilità

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, a condizione che non si verifichi un doppio finanziamento delle stesse spese.

Le regole di cumulabilità sono regolate dall’articolo 7 del decreto e devono essere interpretate alla luce della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Casi di cumulabilità ammessa

  • Con altri aiuti di Stato per spese diverse: è sempre ammessa la cumulabilità con agevolazioni che riguardano voci di spesa distinte da quelle coperte dal credito d’imposta.
  • Con aiuti sulla stessa spesa, solo se non si supera l’intensità massima prevista: è possibile cumulare il credito d’imposta con altri incentivi pubblici sulle medesime spese, purché non si configuri un doppio finanziamento e non si superi l’intensità massima di aiuto consentita dal regime applicabile (ad es. 100% per formazione generale in “de minimis”).

Controlli, sanzioni e cause di decadenza dal beneficio

Controlli

L’erogazione del credito d’imposta è soggetta a controlli successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria, finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, la congruità e tracciabilità delle spese dichiarate, la veridicità della documentazione prodotta.

I controlli sono effettuati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e possono includere:

  • verifiche formali e documentali;
  • accessi, ispezioni o richieste di integrazione;
  • eventuali valutazioni tecniche, per le quali il MASAF può essere chiamato a fornire supporto all’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

Nel caso in cui venga accertato l’utilizzo indebito, parziale o totale, del credito, si applicano:

  • le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • il pagamento degli interessi legali calcolati dal momento della fruizione fino al recupero.

In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate emette un atto di recupero del credito indebitamente utilizzato, ai sensi dell’art. 38-bis del D.P.R. 600/1973.

Decadenza

Il decreto prevede l’espressa decadenza dal beneficio nei seguenti casi:

  • assenza dei requisiti anagrafici o soggettivi richiesti;
  • mancanza o non veridicità della documentazione giustificativa delle spese (es. attestati di frequenza non conformi, fatture irregolari);
  • falsità nelle dichiarazioni rese.

Tali condizioni comportano non solo la revoca del beneficio, ma possono anche avere rilevanza penale e amministrativa, qualora configurino reati tributari o false attestazioni.

Riassumendo

Normativa di riferimento

legge 15 marzo 2024, n. 36 – Art. 6; decreto MASAF n. 0148926 del 2025

Tipologia agevolazione

Credito d’imposta

Percentuale riconosciuta

80% delle spese ammissibili

Massimale per beneficiario

€ 2.500

Limite di spesa complessivo

€ 2.000.000 per l’anno 2024

Periodo di riferimento spese

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024

Beneficiari

Imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 40 anni (non compiuti 41), che abbiano avviato l’attività agricola dal 1° gennaio 2021

Attività ammissibili

Corsi, seminari, conferenze, attività di coaching sulla gestione aziendale agricola

Spese accessorie ammesse

Viaggio e soggiorno (fino al 50% delle spese totali ammissibili)

Requisiti documentali

Fatture tracciabili, attestato di frequenza rilasciato dal soggetto erogatore

Modalità di accesso

Comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite provvedimento (entro 30 giorni dalla data stabilita)

Modifiche o rinunce

Possibili entro il termine di presentazione; fa fede l’ultima comunicazione valida

Determinazione credito effettivo

Percentuale comunicata dall’Agenzia delle Entrate in base alle richieste e al limite di spesa

Utilizzo del credito

Solo in compensazione tramite modello F24 (telematico)

Decorrenza utilizzo

Dal terzo giorno lavorativo successivo al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e solo dopo la conclusione del corso

Termine ultimo utilizzo

Entro il secondo periodo d’imposta successivo (es. entro il 2026 per spese 2024)

Dichiarazione obbligatoria

Indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi (anno di comunicazione + successivi)

Registrazione aiuti di Stato

A cura del MASAF e dell’Agenzia delle Entrate (RNA, SIAN, SIPA)

Cumulabilità

Ammessa: - con altri aiuti su spese diverse - con stessi costi solo entro i limiti UE e senza doppio finanziamento

Controlli e sanzioni

Controlli formali e tecnici da parte dell’Agenzia; recupero credito con sanzioni e interessi in caso di irregolarità

Allegati

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