Acconto IVA 2010. Versamento entro il 27 dicembre

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Entro lunedì 27 dicembre 2010, i soggetti tenuti alla liquidazione ed al versamento dell’Iva devono provvedere al versamento dell’acconto IVA 2010.

Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i codici tributo “6013” per i soggetti mensili e “6035” per i soggetti trimestrali. Il pagamento seguirà la modalità telematica. I titolari di crediti compensabili possono utilizzare tali somme per pagare l’acconto Iva, non eccedendo il tetto massimo della compensazione che è di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

Anche con riferimento all’acconto Iva sono previste alcune categorie di contribuenti che sono completamente esonerate. Per esempio, non sono tenute ad effettuare il versamento coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2010; coloro che hanno cessato l’attività entro il 30 novembre, se contribuenti che effettuano i versamenti mensilmente, oppure entro il 30 settembre scorso, se contribuenti trimestrali; coloro che evidenziano una situazione di credito nell’ultimo mese oppure nell’ultimo trimestre del 2009; coloro che optano per il regime dei minimi, le nuove iniziative produttive e i produttori agricoli esonerati.

Il contribuente può scegliere liberamente di determinare l’importo dell’acconto, seguendo la modalità per se stesso più vantaggiosa. I metodi di calcolo cui si può fare riferimento sono: il metodo storico, il previsionale, il metodo analitico e quello speciale. La situazione di scarsa liquidità in cui si possono trovare attualmente i contribuenti può spingerli al ricalcolo dell’acconto Iva, preferendo il metodo analitico o quello previsionale, che consentono di ridurre l’esborso finanziario evitando di far anticipare somme realmente non dovute all’Erario.

Nel caso in cui il contribuente non abbia versato l’acconto o lo abbia versato in misura insufficiente o oltre il termine previsto del 27 dicembre, viene prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. La violazione risulta immediatamente accertabile da parte dell’Agenzia grazie alla procedura automatizzata di liquidazione della dichiarazione annuale Iva. Nel caso di irregolarità nel versamento, il contribuente potrà decidere di procedere spontaneamente alla regolarizzazione mediante lo strumento del ravvedimento breve oppure lungo. Il perfezionamento del ravvedimento operoso avviene una volta adempiuti i seguenti obblighi:

- si deve pagare l’imposta o la differenza d’imposta dovuta;

 - si corrispondono gli interessi legali;

- si procede al versamento della sanzione ridotta dovuta.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – L’estinzione segna lo spartiacque per il versamento - Meneghetti
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Penale sulle omissioni oltre i 50mila € - Pellegrino
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – Il ravvedimento sana l’irregolarità – Cerato, Ranocchi
  • Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 3 – I “minimi” sono esonerati

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