Acconti 2019. Importi rimodulati per contribuenti Isa, minimi e forfetari
Pubblicato il 13 novembre 2019
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L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle disposizioni contenute nell’articolo 58 del Decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020, in corso di conversione in legge (Dl n. 124/2019).
La norma prevede, a decorrere dal 27 ottobre 2019 (data di entrata in vigore del Dl fiscale), per i soggetti compresi nell'area di applicazione dei nuovi ISA, la “rimodulazione” degli acconti 2019. Pertanto, la percentuale dei versamenti della prima e della seconda rata degli acconti dovuti per Irpef, Ires ed Irap, è effettuata in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Precedentemente, i due acconti erano rispettivamente del 40% e del 60%.
Con la risoluzione n. 93 del 12 novembre 2019, l’Amministrazione finanziaria fa il punto sul perimetro applicativo della nuova disposizione.
Versamenti in acconto 2019. Ambito soggettivo
Ribadisce l’Agenzia che la modifica normativa si applica a coloro per i quali era stata disposta la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019. Dopo i chiarimenti già resi con le risoluzioni n. 64/E/2019 e n. 71/E/2019, si specifica, quindi, che si tratta dei contribuenti che, contestualmente:
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esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
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dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, la rimodulazione dell’acconto 2019 riguarda anche i contribuenti che:
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applicano il regime forfetario agevolato;
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applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti minimi);
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determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
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ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.
Versamenti in acconto 2019. Ambito oggettivo
La rimodulazione del versamento degli acconti è applicabile, oltre che all’Irpef, all’Ires e all’Irap, anche:
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alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai forfettari o minimi;
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alla cedolare secca sui canoni di locazione;
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all’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero).
Misura degli acconti dovuti per il 2019
L’Agenzia, in merito alla quantificazione degli acconti dovuti, ricorda che nella relazione illustrativa al Decreto legge fiscale è specificato che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è fatto salvo il versamento dell’eventuale prima rata di acconto: pertanto, la seconda rata di acconto è dovuta in ogni caso nella misura del 50%, a prescindere dalla data di versamento della prima rata nella misura del 40%; se, invece, l’acconto è dovuto in unica soluzione, la misura è del 90%.
Si ricorda che l’acconto deve essere versato entro il 30 novembre, che slitta a lunedì 2 dicembre 2019.
Quindi, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, vi è la possibilità di uno sconto con versamento al 90% per chi sceglie il pagamento in soluzione unica, in luogo del 100%. Dal 2020, invece, si dovranno versare due rate uguali (50%), oppure un’unica rata del 100% entro il 30 novembre.
- edotto.com – Edicola dell’8 novembre 2019 - Assosoftware. Acconti novembre 2019, nessuna modifica alle dichiarazioni dei redditi – Moscioni
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