Assosoftware. Acconti novembre 2019, nessuna modifica alle dichiarazioni dei redditi
Pubblicato il 08 novembre 2019
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A seguito della riduzione del secondo acconto delle imposte dirette non sarà necessario apportare modifiche alle dichiarazioni dei redditi.
La precisazione giunge da Assosoftware, in vista della scadenza per il versamento degli acconti di novembre e in attesa che arrivino chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate (comunicato stampa del 7 novembre 2019).
Decreto fiscale, rimodulazione del secondo acconto delle imposte dirette
E’ stato l’articolo 58 del Decreto legge 124/2019, Decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, a prevedere una rimodulazione della percentuale dell’acconto di novembre dal 60% al 50%.
Alla luce dei tempi ristretti in cui dovrebbe essere applicata la nuova disposizione, Assosoftware dà delle indicazioni di indirizzo alle software house e ai loro clienti sulle modalità di calcolo da applicare.
In primo luogo, specifica che proprio in virtù dei tempi strettissimi a disposizione per effettuare le modifiche software e il relativo rilascio, i contribuenti non dovranno effettuare nessuna modifica nella compilazione del modello redditi relativamente al Rigo RN62 (per Redditi PF), che manterrà i valori degli acconti calcolati in precedenza al 40% e al 60%.
Tale specificazione è di particolare importanza soprattutto per coloro che hanno già versato o per quelli che aderendo alla proroga hanno rinviato i versamenti: pertanto, nessun ricalcolo della I rata di acconto deve essere effettuata e tutti mantengono il calcolo della I rata al 40%.
Decreto fiscale, soggetti con secondo acconto ridotto
Secondo Assosoftware, in attesa di spiegazioni da fonti ufficiali, gli interessati dagli acconti ridotti al 50% sono i “soggetti a cui si applicano gli Isa, compresi i forfettari, relativamente alle sole imposte Irpef, Ires e Irap (compresa l'imposta sostitutiva per il regime forfettario e le altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri Irpef di versamento dell'acconto, ad esempio cedolare secca, Ivafe e Ivie)”.
Per costoro, in termini di effetti sulle dichiarazioni, non va apportata nessuna modifica nella compilazione delle dichiarazioni fiscali e nel modello Redditi Pf resta l’indicazione delle quote al 40 e al 60%.
- edotto.com – Edicola del 7 novembre 2019 - Decreto fiscale. Commissione Finanze: è l'ora dell'Agenzia delle Entrate – G. Lupoi
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