Accesso telematico a dati ipotecari e catastali dal 2025

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Accesso telematico a dati ipotecari e catastali dal 2025

L’Agenzia delle Entrate stabilisce i criteri per l'accesso elettronico alle banche dati ipotecarie e catastali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del Dl n. 2/2006, e successivamente modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo del 18 settembre 2024, n. 139.

Infatti, all'Agenzia delle Entrate è stato conferito l'incarico di stabilire le norme per la libera consultazione dei servizi.

I dettagli sono contenuti nel provvedimento dell'Agenzia del 30 dicembre 2024, prot. 460187. Le disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2025.

Questo provvedimento annulla e sostituisce i decreti precedentemente emessi dal Direttore dell'Agenzia del territorio il 4 maggio 2007 e il 18 dicembre 2007, che riguardavano rispettivamente l'accesso al sistema telematico per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e l'accesso al medesimo servizio da parte di comuni, comunità montane e unioni di comuni.

L'accesso ai servizi di consultazione online è aperto a tutti, in accordo con la legge attuale, seguendo le procedure delineate nel provvedimento 460187/2024 e osservando le condizioni d'uso generali dei servizi.

Queste sono disponibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Accettarle preventivamente è un requisito indispensabile per utilizzare i servizi di consultazione online.

NOTA BENE: I servizi di consultazione online sono forniti all'interno di un'area protetta.

Consultazione online tramite convenzioni

La consultazione online, legata a particolari necessità istituzionali, anche in termini di modalità di erogazione dei servizi o di esazione delle imposte, può essere effettuata anche dopo aver stipulato una convenzione specifica con l’Agenzia delle Entrate.

Accesso telematico tramite sportelli catastali decentrati e autogestiti

È possibile accedere agli atti catastali anche attraverso gli sportelli catastali decentralizzati e autogestiti, dopo aver formalizzato una convenzione specifica tra l’Agenzia delle Entrate e gli Enti coinvolti.

Per facilitare l'uso dei servizi telematici, un successivo atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilirà le procedure per accedere alla consultazione telematica attraverso terminali forniti dagli Enti o da altre parti, senza la necessità di una convenzione specifica.

Modalità di fruizione telematica dei dati ipotecari e catastali con canali di interscambio e di interoperabilità

Il provvedimento n. 460187 del 30 dicembre 2024 specifica che gli Enti continueranno a usare il Portale per i Comuni, mentre i Comuni manterranno l'accesso al servizio telematico relativo alla proprietà di diritti reali su immobili, come definito dal provvedimento dell’Agenzia del territorio del 16 giugno 2008.

L'accesso ai dati ipotecari e catastali rimane disponibile anche attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd).

Inoltre, non ci sono cambiamenti relativi alla consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali riguardanti immobili di proprietà o su cui l'utente possiede un altro diritto reale di godimento, come stabilito dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2014 e del 2 agosto 2016.

Pagamento dei tributi

Il versamento dei tributi, quando necessario, si effettua attraverso la piattaforma menzionata nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il pagamento può essere eseguito anche dagli Ordini e Collegi professionali, nonché dagli utenti che utilizzano le credenziali Sister, mediante l'impiego di fondi già depositati su un conto corrente unico nazionale.

A partire dal 1° gennaio 2025, non sarà più richiesto il pagamento degli importi per l’accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, indicati nel provvedimento agenziale protocollo 160950, del 17 dicembre 2014.
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