Accesso alle intercettazioni prima del deposito solo con richiesta tempestiva

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Con ordinanza n. 281 dell'8 gennaio 2015, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di intercettazioni evidenziando come la richiesta del difensore di accedere, prima del deposito ai sensi dell'articolo 268, comma 4 C.p.p., alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte nei brogliacci di ascolto, debba essere presentata tempestivamente al Pubblico ministero.

Inoltre - si legge nel testo della decisione - il giudice che sia tenuto a decidere su eventuali doglianze concernenti la lesione del diritto di difesa, deve valutare la congruità del termine a disposizione del difensore per esaminare la documentazione ricevuta tenendo conto del numero e della durata delle conversazioni.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 42 - Intercettazioni, ci vuole l’urgenza - Maciocchi

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