Accertamento tributario su conto cointestato a convivente

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Accertamento tributario su conto cointestato a convivente

In materia di accertamento tributario, è consentito che l’Amministrazione finanziaria proceda alla rettifica della dichiarazione sulla base di presunzioni, utilizzando i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari del contribuente, anche se cointestati ad un terzo estraneo all’impresa.

In tale contesto, l’operatività della presunzione legale non può essere esclusa in considerazione del mero riferimento alla contitolarità del conto con il coniuge - o con il convivente more uxorio - e alla commistione tra consumi familiari e attività imprenditoriale.

Le operazioni, difatti, si presumono riferite all’attività economica del contribuente se questi non fornisce la prova analitica dell’estraneità delle stesse all’impresa.

Presunzione legale di riferibilità delle operazioni a impresa

E’ sulla base di questi principi che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 13505 del 2 luglio 2020, ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro l’annullamento di un avviso di accertamento disposto dalla CTR.

Con tale accertamento, la dichiarazione di un contribuente, titolare di una ditta individuale, era stata rettificata - con recupero a tassazione di maggiori imposte Irpef, Iva e Irap - sulla base di verifiche bancarie effettuate ai sensi e per gli effetti degli artt. 32, primo comma, n. 2 del DPR n. 600/1973 e 51, secondo comma, del DPR n. 633/1972.

I controlli, in particolare, avevano riguardato il conto corrente che il contribuente aveva in contitolarità con la convivente more uxorio, estranea all’attività della ditta.

I giudici di merito avevano tenuto in particolare rilievo tale circostanza, assumendo la necessità di operare un distinguo, ai fini dell’applicazione della presunzione legale, tra le movimentazioni operate dall'interessato e quelle riconducibili alla sua convivente.

Considerazione, questa, che gli Ermellini hanno ritenuto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale - come sopra riferito - è consentito, al Fisco, di rettificare la dichiarazione su basi presuntive, utilizzando anche i dati relativi ai movimenti su tutti i conti correnti bancari del contribuente, compresi quelli in contitolarità con un terzo estraneo.

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