Accertamento. La sanzione Antitrust è un costo deducibile dal reddito d’impresa
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 21 marzo 2011
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Il caso di una società verso cui il Fisco ha emanato un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito imponibile, contestando una maggiore imposta sul reddito d’impresa, a causa di oneri straordinari scaturenti da una sanzione comminata dall’Autorità Antitrust è l’oggetto della sentenza 78/03/11, della Ctp di Milano.
I suddetti costi erano stati contestati dagli uffici accertatori perché indebitamente dedotti dal reddito. L’Amministrazione finanziaria aveva basato il suo ricorso sul principio espresso nella risoluzione n. 89/01, secondo cui la sanzione Antitrust – avendo una funzione repressiva e preventiva – non può essere considerata un costo deducibile.
Successivamente, anche altre pronunce agenziali e dottrinali hanno ribadito che non esiste alcun rapporto funzionale tra il costo imputabile a sanzione e i ricavi ottenuti a seguito di comportamenti illeciti.
Nonostante ciò, il contribuente propone ricorso per chiedere l’annullamento dell’atto di accertamento, poiché a suo giudizio la sanzione in questione è da considerarsi a tutti gli effetti una componente negativa di reddito.
L’analisi condotta dalla Ctp milanese porta a dar ragione al contribuente: l’avviso di accertamento viene annullato e la sanzione applicata dall’Antitrust viene considerata un costo deducibile. La motivazione di tale conclusione è da ricondurre al nesso consequenziale che c’è tra il comportamento anticoncorrenziale e la sanzione comminata. Il comportamento illecito ha sicuramente prodotto maggiori ricavi imponibili, da cui ne è scaturito un maggior reddito e, di conseguenza, un maggiore gettito fiscale. Dunque, la sanzione antitrust rappresenta un costo che è direttamente correlato al maggiore ricavo ottenuto, per cui è da considerarsi deducibile ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - La sanzione dell'Antitrust è deducibile dal reddito - Rossi
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