Accertamento Iva, riduzione della pretesa priva di formalità
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 18 ottobre 2014
Condividi l'articolo:
Con sentenza n. 22019 del 17 ottobre 2014, la Corte di cassazione ha ricordato come l'accertamento dell'Iva, fino alla scadenza del relativo termine, possa essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In tale ipotesi, nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza l'Ufficio delle imposte.
Detti principi – sottolinea la Corte – disciplinano, tuttavia, soltanto l'integrazione e la modificazione in aumento, rispetto all'accertamento originario, e non anche quelle in diminuzione.
Ed infatti, solo le prime possono essere considerate come una pretesa tributaria “nuova” rispetto a quella originaria, mentre le seconde si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria e, quindi, in una revoca parziale del relativo avviso.
Conseguentemente, l'integrazione e la modificazione in aumento devono necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un nuovo avviso di accertamento che si aggiunge o sostituisce a quello originario; l'integrazione e la modificazione in diminuzione, per contro, non necessitano neppure di una forma o di una motivazione particolare.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 21 - Autotutela tributaria con limiti minimi – Iorio
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: