Accedere alla remissione in bonis. Le istruzioni

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Arrivano con la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 le indicazioni utili per dare avvio a parte del provvedimento teso alla semplificazione di adempimenti tributari – obiettivo dichiarato dal D.L. n. 16/2012. I contribuenti che hanno omesso di effettuare una comunicazione per avvalersi di benefici di natura fiscale o di regimi opzionali possono servirsi dell'istituto della “remissione in bonis”. Nel documento delle Entrate sono specificati gli aventi diritto ed i passi da compiere.


Non si perde il diritto di accedere a benefici di natura fiscale o a regimi fiscali opzionali se, a fronte di un richiesto obbligo di legge di eseguire una preventiva comunicazione o un altro adempimento formale, non si è tempestivamente proceduto.

E' il principio contenuto nel comma 1 dell'articolo 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge n. 44/2012, che risponde al nome di remissione in bonis, una sorta di “forma di ravvedimento operoso”. A tale tema è dedicata la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, dell’Agenzia delle entrate.

L'apertura al ravvedimento, è ovvio, non è totale, essendo condizionata alla sussistenza di determinati requisiti e procedure da seguire.

Oltre alla remissione per l'accesso a regimi opzionali, parte del documento è dedicato al particolare ravvedimento per enti che non hanno assolto gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in regime di consolidato fiscale, alla salvezza delle cessioni di eccedenze Ires quando non siano stati indicati in dichiarazioni i dati richiesti.

REMISSIONE IN BONIS PER REGIMI OPZIONALI

In base alla suddetta norma, quindi, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali non viene annullata dalla mancata esecuzione di adempimenti formali.

L'intento, spiega la relazione illustrativa al D.L. n. 16, è di “salvaguardare la scelta operata dal contribuente che presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempimento richiesto tardivamente”; possono essere sanati solo quei “comportamenti che non abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività di accertamento”.

In generale, l'istituto in parola è utilizzabile dal contribuente in buona fede, ossia quando sotto al tardivo assolvimento degli obblighi non si celi una scelta opportunistica. Quindi, la buona fede si deve evincere dal comportamento concludente del contribuente ravvisabile quando questo ha tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui si vuole avvantaggiare.

Condizioni

Per utilizzare la remissione in bonis:

1. il soggetto deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per eseguire la comunicazione o per assolvere all’adempimento di natura formale, che sono alla base della fruizione delle agevolazioni.

2.non devono rilevarsi accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento relativi alla violazione.

Non osta alla remissione in bonis, precisa la circolare, il fatto che siano iniziate attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento riferite a “comparti impositivi” diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale.

3. è obbligatorio effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Si intende per tale la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

Se trattasi di adempimento relativo all'Iva, il riferimento va fatto al il termine di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto i necessari adempimenti.

IMPORTANTE: il termine deve considerarsi quello ordinario; pertanto ai fini in discorso, il periodo di 90 giorni dalla scadenza del termine, entro cui il D.P.R. n. 322/1998 ritiene valide le dichiarazioni presentate (salva l’applicazione delle sanzioni), non deve essere considerato.

4. va eseguito il pagamento della sanzione in misura pari a 258 euro, contestualmente alla presentazione tardiva della  comunicazione o all’adempimento tardivo.

La somma non può essere oggetto di compensazione e nemmeno soggetta a ravvedimento.

LA CONCRETA APPLICAZIONE

Interessanti sono le delucidazioni riguardanti l'ambito oggettivo di applicazione.

Il richiesto obbligo comunicativo nonché l’adempimento formale devono essere posti a decadenza dal beneficio o dal regime opzionale; pertanto la remissione in bonis non trova spazio nei casi in cui le omissioni sono considerate alla stregua di mere irregolarità.

La circolare cita l'esempio delle agevolazioni concesse – detrazione del 55% - per le spese sostenute per l'effettuazione di interventi di risparmio energetico per le quali è richiesto, dal 31 dicembre 2008, l'invio all’Agenzia delle entrate di una apposita comunicazione. In questo caso l’omesso invio non produce la decadenza dall’agevolazione ma solo l’applicazione di una sanzione.

Occorre aggiungere che non assume rilevanza l'istituto in discorso anche quando, per la validità di regimi di determinazione dell’imposta e di regimi contabili di natura opzionale, si dà importanza unicamente al comportamento concludente del contribuente o alle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Più precisamente, la remissione in bonis si applica (l’elenco è semplificativo e non esaustivo):

-> al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali;

-> al consolidato fiscale;

-> alle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo;

-> all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’IVA di gruppo;

-> all’opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio;

-> alla tonnage tax.

Prendendo a riferimento il primo caso, l’opzione per il regime di trasparenza deve essere esercitata dalla società trasparente, mediante presentazione del modello di comunicazione entro il primo dei tre periodi d’imposta della società partecipata a decorrere dal quale la stessa intende far valere il regime di trasparenza. Tale invio è condizione essenziale per l’ammissione ai benefici; pertanto, mediante la remissione in bonis,  il mancato esercizio dell’opzione è sanabile inviando il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione, versando la sanzione di 258 euro.

Discorsi analoghi valgono anche con riferimento alle altre fattispecie.

DECORRENZA

Le disposizioni sulla remissione in bonis si applicano a partire dalle omissioni avvenute dopo il 2 marzo 2012.

In aggiunta la circolare afferma che:

- si applicano alle irregolarità per le quali, alla data del 2 marzo 2012, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione

- si applicano anche alle irregolarità per le quali alla data del 2 marzo 2012, è scaduto il termine di presentazione e della prima dichiarazione utile ma non sia ancora scaduto quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso.

In sostanza, in sede di prima applicazione della norma, per gli adempimenti omessi nel 2011, dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine entro cui effettuare la regolarizzazione viene fissato al 31 dicembre 2012.

REMISSIONE IN BONIS PER CESSIONE DI ECCEDENZE DEL CONSOLIDATO

In caso di appartenenza ad un gruppo, le società possono effettuare la cessione delle eccedenze Ires alle altre società del gruppo, indicando in dichiarazione gli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto.

A mezzo del comma 3 dell'articolo 2 del D.L. n. 16/2012, si modifica la normativa prevedendo che la mancata indicazione, nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, dei dati del cessionario e dell’importo ceduto non determina più l’inefficacia della cessione nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

L'omissione, però, comporta il versamento della sanzione di 2.065,83 euro.

Pertanto, anche ove la cessione dell’eccedenza Ires non sia stata indicata negli appositi quadri dei modelli CNM e Unico SC, la capogruppo, in regime di consolidato fiscale, può validamente utilizzare tale eccedenza. Il concetto non muta nell’ipotesi in cui la cessione dell’eccedenza avvenga nei confronti di società diversa dalla consolidante.

Anche per quanto riguarda l'ipotesi di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, viene disposto che la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non produce l'inefficacia della cessione verso l’amministrazione finanziaria.

Rimane ferma l'applicazione della sanzione pari a 2.065,83 euro.
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