Abuso edilizio in caso di titolo illegittimo

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La Corte di cassazione, con sentenza del 3 febbraio 2011, la n. 3872, si è occupata di una vicenda relativa ad un intervento edilizio iniziato, a Palermo, sulla base di un provvedimento che secondo i giudici di merito era illegittimo in quanto affetto da vizi genetici a causa del contrasto con il piano regolatore generale.

Le nuove costruzioni consistevano in 150 alloggi sociali, realizzati, con finanziamenti pubblici, su un'area che il piano regolatore destinava a verde agricolo. Secondo la Cassazione, in considerazione dell'assenza, nella specie, dei presupposti per intervenire su aree agricole, erano da considerare illegittimi sia i provvedimenti con cui il commissario regionale aveva autorizzato gli interventi, che gli atti – nella specie la Dia cosiddetta “pesante” - che consentivano la relativa edificazione. 

L'organo giudicante che ravvisi profili di illegittimità nel titolo edilizio - continua la Corte di legittimità - non pone in essere alcuna disapplicazione della Legge 2248/1865 né alcuna invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione in quanto lo stesso esercita solamente un potere che trova fondamento nella norma incriminatrice medesima estendendo il proprio il sindacato all’ipotesi in cui l’emanazione dell’atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni di legge e a quella di mancato rispetto delle regole sull’esercizio del potere.
Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 34 - La Dia illegittima trascina nel penale - Saporito

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